PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA DI MEDIAZIONE – AGGIORNAMENTO INFORMATIVA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE

Care Colleghe e Cari Colleghi,

facendo seguito all’informativa di questo Consiglio pubblicata sul sito dell’Ordine in data 03/06/2021 (link) si ritiene opportuno aggiornarVi che il Tribunale di Firenze (Dott. Zazzeri), con ordinanza del 31/05/2021, ha ritenuto ammissibile l’istanza -presentata da una Collega- di liquidazione delle competenze legali per l’assistenza di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una mediazione “obbligatoria”.
In particolare il Dott. Zazzeri liquidando le competenze legali in favore della Collega ha ritenuto, con ampia motivazione, di non aderire al difforme orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18123/2020.
In contrasto giurisprudenziale anche con l’ordinanza del 30/03/2021 del Tribunale di Firenze (Dott.ssa S.Lorenzetti), richiamata nella precedente informativa di questo Consiglio, che aveva invece rigettato l’istanza di liquidazione del compenso del legale.
Si integra quindi la giurisprudenza sul punto già richiamata nella precedente informativa.

Giurisprudenza:
Cass. n.21723/2011
Cass. n.9529/2013
Cass. n. 18123/2020
Ordinanza Tribunale di Firenze del 30/03/2021
Ordinanza Tribunale di Roma del 11/01/2018
Ordinanza Tribunale di Firenze del 31/05/2021