PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA DI MEDIAZIONE – INFORMATIVA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE

Care Colleghe e Cari Colleghi,

in riferimento alla liquidazione delle competenze legali per l’assistenza di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una mediazione “obbligatoria”, rectius condizione di procedibilità ex art. 5 D.Lgs 28/10, conclusasi positivamente ed a cui non è seguito il giudizio, si ritiene opportuno informare i Colleghi della recente giurisprudenza di merito del nostro Tribunale.
Come ben ricorderete con ordinanza del 13/01/2015 il Tribunale di Firenze (Dott.ssa L. Breggia) riconosceva il diritto della parte ad essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche per l’assistenza nel procedimento di mediazione quando quest’ultimo è previsto come “obbligatorio” e conseguentemente liquidava al legale, per l’attività espletata nella procedura, i relativi compensi.
Ad oggi detto orientamento è mutato in quanto con ordinanza del 30/03/2021 il Tribunale di Firenze (Dott.ssa S. Lorenzetti) ha rigettato l’istanza di liquidazione del compenso  del legale procuratore di una parte ammessa al patrocino a spese dello Stato per l’attività svolta in sede di mediazione obbligatoria non seguita dalla promozione del giudizio stante l’intervenuto accordo transattivo.
In specie detto orientamento richiama, fra le altre, una recente pronuncia della Corte di Cassazione  n. 18123/2020 (attinente un caso ove la procedura di mediazione obbligatoria si era conclusa negativamente ed il giudizio non era stato promosso stante la conciliazione stragiudiziale).
Si ricorda inoltre che il Tribunale di Oristano con ordinanza del 08/07/2020  ha sollevato  d’ufficio   questione   di   legittimita’ costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  recante «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia di spese di giustizia. (Testo A)», in relazione agli articoli 3 e  24  della  Costituzione“nella  parte  in  cui  non  prevedono, rispettivamente, che sia assicurato il patrocinio ai non abbienti nel procedimento di mediazione, quando il suo esperimento e’  condizione di procedibilita’ della domanda e il giudizio non e’ introdotto per conciliazione delle parti, e che il giudice che sarebbe competente  a conoscere della causa provveda alla liquidazione dei compensi per  il procedimento di mediazione, quando il suo esperimento  e’  condizione di procedibilita’ della domanda e il giudizio non e’  introdotto  per conciliazione delle parti”.
Detta questione che sarà trattata nella Camera di Consilgio del 24/11/2021 (relatore Antonini).
Del pari il Tribunale di Palermo con ordinanza del 17/03/2021 ha  sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in relazione agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione,nella parte in cui non prevedono che sia assicurato il patrocinio ai non abbienti nel procedimento di mediazione, e che sia assicurato il pagamento del relativo compenso all’Avvocato con oneri a carico dell’Erario, quando il suo esperimento é condizione di procedibilità della domanda e il processo non viene poi introdotto per essere intervenuta conciliazione delle parti” (trattazione in Corte Cost. ad oggi non ancora fissata).
Sperando di far cosa gradita si elenca in calce la giurisprudenza sul punto e si informa i Colleghi che ad oggi la Commissione Patrocinio a spese dello Stato dell’Ordine continuerà ad ammettere le istanze relative alle mediazioni obbligatorie in presenza dei presupposti richiesti dal T.U. Spese di Giustizia.

Giurisprudenza:
Cass. n.21723/2011
Cass. n.9529/2013
Cass. n. 18123/2020
Ordinanza Tribunale di Firenze del 30/03/2021
Ordinanza Tribunale di Roma del 11/01/2018