ESPERTI CRISI D’IMPRESA – EX ART. 3 COMMA 3 D.L. 118/2021 CONV. IN L. 147/2021

Care Colleghe e Cari Colleghi,

Il Consiglio Nazionale Forense ha emesso in data 17.12.2021 il Regolamento previsto dall’art. 3 comma 3 del D.L. 118/2021 “Misure Urgenti in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale” (convertito in L. n. 147/2021) sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dell’Elenco degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio (link).

A tenore della suddetta normativa possono chiedere di essere inseriti in tale elenco gli Avvocati:

– iscritti da almeno 5 anni nell’Albo degli Avvocati;

– che abbiano maturato comprovate esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;

– che abbiano conseguito l’abilitazione formativa prevista dall’art. 3 comma 3 D.L. 118/21 e dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.09.2021.

A seguito dell’emanazione da parte del Ministero della Giustizia della Circolare del 29.12.2021 (link), il Consiglio Nazionale Forense ha inviato il format aggiornato della domanda (link) con precisa indicazione delle parti da riempire dal richiedente e degli allegati da accludere, ivi compreso modulo tracciato dati essenziali in formato excel – versione CCIAA Firenze da trasmettere (link).

Le domande devono essere inviate al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove si è iscritti in formato cartaceo o, preferibilmente, tramite posta elettronica certificata – consiglio@firenze.pecavvocati.it – e il C.O.A., dopo averle esaminate e verificata la loro completezza, invierà i nominativi degli Avvocati risultanti in regola coi requisiti richiesti dalla vigente normativa alla Camera di Commercio di Firenze affinché vengano inseriti nell’elenco da questa tenuto.

Si precisa che le ulteriori esperienze in materia (anche in tecniche di mediazione) da indicare nella domanda e nell’allegato curriculum vitae saranno valutabili all’atto della eventuale nomina come titolo di preferenza.

Si rammenta che coloro che verranno iscritti nell’Elenco hanno l’obbligo di comunicare al Consiglio dell’Ordine ogni variazione inerente i dati comunicati della domanda e che, in ogni caso il C.O.A. comunicherà tempestivamente alla Camera di Commercio:

– l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, dei provvedimenti recanti sanzioni disciplinari più gravi dell’avvertimento;

– l’intervenuta cancellazione dell’iscritto dall’Albo per la conseguente cancellazione dall’Elenco;

– qualsiasi altra variazione dei dati già comunicati alla C.C.I.A.A. di cui venga a conoscenza.

Cordiali saluti.
Il Consiglio dell’Ordine


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NEWS

04.01.2023 Albo dei gestori della crisi d’impresa (art. 356 d.lgs 12.01.2019, n. 14) – Entrata in funzione dell’Albo e presentazione delle domande ai fini del primo popolamento – LINK

03.05.2022 CCIAA Firenze – Disposizioni sull’invio dell’elenco degli Esperti (art, 3, comma 5, DL 118/2021) – LINK