Si segnala che, con la conversione in legge del d.l. 2 marzo 2024, n. 19 (l. 29 aprile 2024, n. 56), è stato introdotto l’art. 25-bis del decreto, recante disposizioni per favorire l’impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati.
La norma, «al fine di semplificare il procedimento di notificazione e favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, funzionali all’attuazione del PNRR» ha previsto la modifica dell’articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con l’inserimento del seguente comma 2-bis (in vigore dal 1° maggio 2024):
«2-bis. È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante dà atto delle modalità di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonché il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all’articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L’atto è sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l’avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell’invio postale e attestando la conformità della copia al documento informatico trasmesso. Nell’avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2».
Ordine degli Avvocati di Firenze