TAR Toscana – Inaugurazione Anno Giudiziario 2024 – Intervento del Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze

Pubblichiamo l’intervento dell’Avv. Gaetano Viciconte, vice presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.

Signor Presidente,

Signore Magistrate, Signori Magistrati,

esprimo un sincero ringraziamento a nome del Presidente e di tutto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze per il gradito invito a intervenire alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario.

La relazione del Presidente ha compiutamente evidenziato i principali temi della complessa fase sociale ed economica in corso, che tutti, ciascuno nel proprio ruolo, siamo chiamati ad affrontare. In tale contesto, il ruolo del Giudice Amministrativo si configura sempre centrale anche in relazione ai temi istituzionali che riguardano l’ordinamento giudiziario e la funzione difensiva svolta dagli Avvocati.

Innanzitutto, l’Avvocatura pone una particolare attenzione sulla recente sentenza del Consiglio di Stato, III Sezione, del 1 febbraio 2024, n.1061 con la quale è stato rilevato il silenzio inadempimento da parte del Ministero della Giustizia per la mancata risposta dello stesso Ministero ad una specifica richiesta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Prato di intraprendere la procedura di aggiornamento e copertura dei posti in pianta organica dell’Ufficio del Giudice di Pace di Prato.

Si tratta evidentemente di un caso-pilota, il cui esito determina l’obbligo dell’adozione di un provvedimento esplicito da parte del Ministero, sindacabile in sede giurisdizionale, in tutte le ipotesi in cui si verifichino disfunzioni organizzative legate al funzionamento degli uffici giudiziari e se ne richiedano le ragioni. Siffatto intervento di stimolo da parte dell’Avvocatura è in linea con quelli che sono gli scopi della professione forense che secondo l’art. 2 comma 2 della L. 247/2012 “ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti”.

Il rapporto tra Avvocatura e Magistratura nella giurisdizione amministrativa è generalmente informato a canoni di rispetto reciproco e di collaborazione nell’interesse della corretta amministrazione della giustizia. Non mancano prassi virtuose di consultazioni informali che riguardano anche l’organizzazione concreta della giurisdizione e la sua corretta programmazione, anche nella gestione operativa.

Tali prassi meriterebbero ormai di essere stabilizzate in un quadro legislativo definito, anche per sottrarli alle oscillazioni dovute alla contingenza dei rapporti tra i titolari delle posizioni direttive e i rappresentanti dell’avvocatura. Si tratta di principi che hanno già trovato diretta attuazione per la Giurisdizione ordinaria, con il nuovo ruolo attribuito alla componente forense dei Consigli Giudiziari dalla riforma dell’Ordinamento Giudiziario di cui alla legge 17 giugno 2022, n. 71. I tempi appaiono maturi anche per una estensione di tale disciplina alla Giustizia Amministrativa.

In questo quadro di leale collaborazione, la sede in cui ci troviamo ci impone di compiere un bilancio dell’anno appena trascorso e al riguardo non posso non passare al cahier de doleances, segnalando, con preoccupazione, due indirizzi che certamente non valorizzano la funzione difensiva.

Il primo è riferito alla sostanziale disapplicazione dell’equo compenso, il secondo all’inammissibilità dei ricorsi per violazione dei limiti dimensionali previsti.

In relazione all’orientamento formatosi in materia di tutela dell’equo compenso dei professionisti, il Consiglio di Stato con la sentenza sez. V, n. 2084/2023 ha incredibilmente ritenuto legittimo da parte di una P.A. l’affidamento di incarichi professionali a titolo gratuito. La motivazione evoca argomentazioni dal vago tenore sofistico, nella parte in cui si legge: “la normativa sull’equo compenso sta a significare soltanto che, laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba necessariamente essere equo, mentre non può ricavarsi dalla disposizione (l’ulteriore e assai diverso corollario) che lo stesso debba essere sempre previsto”.

In realtà, l’intervenuta revisione organica della materia dell’equo compenso, ad opera della legge n. 49/2023, non prevede eccezioni o regimi speciali per la pubblica amministrazione e rende pienamente operativo il diritto all’equo compenso, non solo di fronte ai “clienti forti” privati (banche, assicurazioni, e grandi imprese), ma anche di fronte proprio alla stessa pubblica amministrazione.

La seconda segnalazione riguarda il principio di sinteticità, di cui l’Avvocatura, pur condividendone la rilevanza, ritiene che le interpretazioni non bilanciate con i principi costituzionali rechino gravi limitazioni al diritto di difesa.

Alcune pronunce del Giudice amministrativo interpretano la previsione dell’art. 13 ter del cpa sul tema, nel senso che “tale previsione non lascia al giudice la facoltà di esaminare o meno le questioni trattate nelle pagine successive al limite massimo, ma, invece, in ossequio ai principi di terzietà e imparzialità, obbliga il giudice a non esaminare le questioni che si trovano oltre il limite massimo di pagine” (Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2023, n. 8487). Da tale interpretazione è stato fatto conseguire un principio di inammissibilità del ricorso qualora le conclusioni siano state formulate oltre le 70.000 battute, sostenendosi che il superamento del limite delle battute sarebbe addirittura questione di rito afferente all’ordine pubblico processuale.

Il rispetto del limite di pagine non può determinare la dichiarazione di inammissibilità della domanda di giustizia.

L’auspicio è che la disposizione venga intesa nel senso che il Giudice debba valutare, senza automatismi se la violazione dei limiti costituisca un comportamento elusivo del principio di sinteticità o se, invece, il superamento dei limiti sia necessario perché funzionale alla tutela della posizione processuale della parte.

Come è noto, sono in gioco i diritti e gli interessi dei cittadini alle prese con un’amministrazione pubblica, il cui corretto agire è proprio l’oggetto del processo amministrativo e una valutazione meramente aritmetica del numero di battute finirebbe per vanificare la funzione dello stesso processo amministrativo.

E’ necessario che la giurisdizione amministrativa fornisca il suo positivo contributo anche rispetto ai temi evidenziati, che saranno da riaffrontare nuovamente, in considerazione delle questioni che sono ancora aperte al riguardo.

Nelle conclusioni della relazione odierna del Presidente è stata sottolineata una funzione fondamentale della Giurisdizione amministrativa ovvero il controllo sulla discrezionalità. Sarà un compito ancor più essenziale nel prossimo futuro, in quanto il Giudice Amministrativo sarà l’unico soggetto della giurisdizione legittimato ad esprimersi al riguardo, non appena verrà approvata in via definitiva l’abrogazione del reato di abuso di ufficio, dal cui ambito già la precedente riforma del 2020 aveva eliminato il sindacato del Giudice penale sulla discrezionalità amministrativa.

Da parte nostra rimane ferma la convinzione che il confronto e il costante dialogo costruttivo e collaborativo con la Magistratura amministrativa costituisca un elemento essenziale per il funzionamento del sistema.

Con questi auspici, formulo, a nome del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, i migliori auguri per un nuovo anno giudiziario