Pubblichiamo nota CNF trasmessa in data 01.03.2024 contentente la formulazione definitiva del nuovo art. 25 bis del Codice deontologico in materia di equo compenso (link). Si precisa che il testo è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Pubblichiamo il parere reso in data 21.02.2024 dall’Ufficio studi del CNF in materia di equo compenso, in risposta alla lettera di richiesta di revisione del parere n° 24 trasmessa dal Consiglio dell’Ordine in data 11.10.2023 (link)
Pubblichiamo la lettera di richiesta di revisione del parere n. 24 del CNF (link) trasmessa al Consiglio Nazionale Forense in data 11.10.2023 (link)
CNF Parere n. 24 del 23.06.2023 (link)(*)
Segnaliamo l’articolo dell’Avv. Leonardo Carbone pubblicato sul sito di Cassa Forense (link)
(*) Art. 7 – “Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo”
1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.