L. 49/2023 Equo Compenso – Aggiornamenti

Pubblichiamo nota CNF trasmessa in data 01.03.2024 contentente la formulazione definitiva del nuovo art. 25 bis del Codice deontologico in materia di equo compenso (link). Si precisa che il testo è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Pubblichiamo il parere reso in data 21.02.2024 dall’Ufficio studi del CNF in materia di equo compenso, in risposta alla lettera di richiesta di revisione del parere n° 24 trasmessa dal Consiglio dell’Ordine in data 11.10.2023 (link)

Pubblichiamo la lettera di richiesta di revisione del parere n. 24 del CNF (link) trasmessa al Consiglio Nazionale Forense in data 11.10.2023 (link)


CNF Parere n. 24 del 23.06.2023 (link)
(*)

Segnaliamo l’articolo dell’Avv. Leonardo Carbone pubblicato sul sito di Cassa Forense (link)

(*) Art. 7 – “Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo”  

1. In alternativa  alle  procedure  di  cui  agli  articoli  633  e seguenti del codice di procedura civile e di cui all’articolo 14  del decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150,  il  parere   di congruità  emesso  dall’ordine  o  dal  collegio  professionale  sul compenso o sugli onorari  richiesti  dal  professionista  costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute  e  documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e  se  il  debitore  non  propone  opposizione  innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi  dell’articolo  281-undecies  del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.2.  Il  giudizio  di  opposizione  si  svolge  davanti  al  giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario  ha sede l’ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere  di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile,  nelle forme di cui all’articolo 14 del  decreto  legislativo  1°  settembre 2011, n. 150.