Corte dei Conti della Toscana – Inaugurazione Anno Giudiziario 2024 – Intervento del Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze

Pubblichiamo l’intervento dell’Avv. Gaetano Viciconte, Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana.

“Signor Presidente della Corte,

Signor Procuratore Regionale,

Signore Magistrate, Signori Magistrati,

esprimo un sincero ringraziamento a nome del Presidente e di tutto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze per il gradito invito a intervenire anche quest’anno alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario.

I principali temi della complessa fase sociale ed economica in corso, che tutti, ciascuno nel proprio ruolo, siamo chiamati ad affrontare, rendono sempre più centrale il ruolo della Corte dei conti, a presidio degli equilibri di finanza pubblica, nell’esercizio delle funzioni di controllo, così come in quelle più strettamente giurisdizionali, sempre funzionali al miglioramento della qualità dell’attività amministrativa.

Nel doveroso bilancio che l’apertura del nuovo anno giudiziario ci impone, anche quest’anno sono numerose le questioni di cui dovremo continuare ad occuparci, in considerazione degli effetti perduranti di alcune scelte legislative.

Ne cito, alcune, ma solo a titolo esemplificativo. Innanzitutto, occorrerà sicuramente monitorare lo scenario conseguente alla sottrazione del controllo concomitante sulla gestione dei fondi del PNRR.

Nel contempo continua a suscitare una forte tensione dialettica nel dibattito politico-istituzionale la proroga di anno in anno dello scudo erariale che limita la relativa responsabilità ai casi di dolo e di colpa grave omissiva.

Naturalmente da avvocato non posso non sottolineare le forti aspettative legate all’applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, nel cui ambito applicativo, è attesa con grande interesse la declinazione anche da parte della Corte dei Conti del principio della fiducia, enunciato all’art. 2 dello stesso codice, che, come è noto, reca, tra l’altro, la prima definizione nel nostro ordinamento di colpa grave, non scevra di forti elementi valutativi.

Sarà interessante valutare se la logica, imperante nel recente passato, fondata sul sospetto per l’azione dei pubblici funzionari lascerà davvero il campo a una versione più evoluta del principio di presunzione di legittimità dell’azione amministrativa, espressione proprio di quella fiducia che è sancita dal codice dei contratti pubblici. Beninteso, fiducia da intendersi come legata a doppio filo a legalità, correttezza e trasparenza e non certamente come attribuzione di un’apertura di credito incondizionata.

L’obiettivo è sempre quello di scongiurare quel fenomeno che, aldilà delle speculazioni politiche, è stato molto ben descritto anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 2022, dell’inefficienza e dell’immobilismo dell’azione amministrativa, considerati un ostacolo alle esigenze del sistema economico, che richiede, al contrario, una pubblica amministrazione dinamica e produttiva.

In questo rinnovato quadro di valori, dobbiamo necessariamente interrogarci sulla necessità di dover rimettere mano alle regole in modo sistematico.

La successione di provvedimenti tampone che si susseguono rende il quadro generale disorganico e di difficile orientamento per chi è chiamato ad operare nella pubblica amministrazione. E’ un fenomeno che stiamo osservando dal 2020, a partire dal decreto semplificazioni che aveva inteso incidere sotto il profilo delle responsabilità sulla disciplina dell’abuso di ufficio e su quella della responsabilità erariale.

Il risultato di quell’intervento legislativo non è stato efficace. L’abuso di ufficio riformulato nel 2020 sta per essere abrogato nel 2024, con il rischio indiretto di una espansione di altre fattispecie di reato per colmare i buchi che inevitabilmente si verificheranno. Lo scudo erariale, come è noto, di proroga in proroga è giunto fino al 2024 e non sappiamo cosa succederà nel prossimo futuro.

A questo punto, è giunto davvero il momento di attuare una profonda sistematica revisione delle regole sulle responsabilità pubbliche.

Occorre, innanzitutto, riscrivere lo statuto penale della pubblica amministrazione, per evitare pericolose fughe in avanti nella prassi, che potrebbero prospettarsi dopo l’abrogazione dell’abuso di ufficio per garantire, in ogni caso, con gli strumenti che rimangono l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione.

E’ opportuno rimeditare anche sul codice di giustizia contabile attraverso un’opera sinergica che veda questa volta l’apporto rilevante di tutte le componenti del processo, tra cui quella dell’Avvocatura.

L’esperienza maturata in questi anni sul campo può servire per addivenire a soluzioni condivise sulle definizioni di dolo eventuale, a cui si fa molto riferimento proprio nella vigenza dello scudo erariale, ma anche su quella più tradizionale della colpa grave, dopo aver verificato l’impatto sui giudizi della previsione al riguardo contenuta nel codice dei contratti pubblici.

Senza tacere anche di alcune criticità procedimentali, come ad esempio la contemporanea pendenza sullo stesso fatto del giudizio di responsabilità per danno erariale e del giudizio civile avente ad oggetto la medesima pretesa risarcitoria; evenienza purtroppo che determina un evidente problema di aggravio di difesa.

Sul versante delle istituzioni forensi e più in generale degli ordini professionali, il legislatore è intervenuto con una norma (l’art.12-ter del decreto legge n.75/2023 convertito nella legge n.101/2023) che chiarisce il quadro giuridico, differenziando gli Ordini dalle altre pubbliche amministrazioni, riconoscendone la specialità.

L’innovazione in commento raggiunge l’obiettivo storico di escludere l’applicazione automatica agli ordini professionali di normative genericamente riferite al comparto pubblico e afferma l’opposto principio per cui, quando il legislatore intenda estendere agli ordini e ai collegi professionali previsioni od obblighi che caratterizzano il regime delle pubbliche amministrazioni, lo debba prevedere espressamente.

La norma recepisce attenti orientamenti giurisprudenziali che si erano già manifestati al fine di salvaguardare l’autonomia di enti, formazioni sociali protette dall’art. 2 della Costituzione, come gli ordini professionali, che svolgono un essenziale ruolo istituzionale di garanzia senza incidere in alcun modo sugli equilibri dei bilanci pubblici.

Naturalmente, lo spirito di costruttiva collaborazione istituzionale, che ha sempre contraddistinto i rapporti tra l’Avvocatura e la Corte dei conti, contribuirà a rendere sempre più chiara e definita l’attività di verifica della giurisdizione contabile e di controllo, al fine del concreto perseguimento del comune interesse della migliore amministrazione della cosa pubblica.

Con questi auspici, formulo, a nome del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, i migliori auguri per un nuovo anno giudiziario.”