Tribunale di Firenze – Sezione Famiglia – Amministrazione di sostegno

Nell’ambito dell’interlocuzione fra la Commissione Consiliare Diritto di Famiglia e dei Minori istituita dal Consiglio dell’Ordine e la Presidente ed i Giudici della Prima Sezione Civile del Tribunale di Firenze, sono stati affrontati i seguenti argomenti in tema di amministrazione di sostegno.

Decreto di nomina (art. 405/5 c.c. – 473 bis 54 c.p.c.)

I Giudici Tutelari fanno presente che continueranno ad adottare i decreti “standard” di nomina degli AdS, decreti ben conosciuti agli avvocati del foro fiorentino, che coprono tutte le esigenze dei beneficiari.

In casi specifici, quando è stata chiesta la nomina dell’AdS in relazione a particolari esigenze del beneficiario, verranno adottati decreti “su misura” per rispondere alle effettive necessità della persona.

Inoltre, i Giudice Tutelari segnalano che, ove l’AdS si renda conto che il decreto debba essere integrato o modificato in relazione ad esigenze specifiche del beneficiario, potrà chiedere al GT un ampliamento ovvero una limitazione dei propri poteri, in relazione alle capacità del beneficiario, al suo patrimonio o alla sua situazione psico-fisica.

In tal caso, è suggeribile che l’AdS indichi specificatamente quali poteri debbano essere modificati o integrati, in relazione al decreto di nomina, formulando corrispondente istanza.

Assistenza tecnica (art. 473 bis 52 c.p.c.)

Secondo la Prima Sezione non sussiste obbligo di patrocinio legale nei ricorsi per la richiesta di nomina di AdS: l’art. 473 bis. 58 c.p.c., infatti, dispone che le disposizioni relative al processo in materia di persone, minorenni e famiglia, seppur richiamate nell’art. 473 bis.52 e ss. c.p.c., si applichino ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno “in quanto compatibili”.

In proposito, i GT ritengono che le norme del codice civile in tema di AdS (artt. 404 ss, 406 ed in specie 407 c.c.) sono tese a consentire un rapido, immediato ed economico accesso diretto dei privati alla giustizia per tali procedimenti, anche in considerazione degli scopi, della natura e delle problematiche sociali connesse all’istituto; per tutti questi motivi e per l’assenza di una chiara indicazione normativa in senso contrario, il patrocinio dell’avvocato non può essere considerato obbligatorio.

Partecipazione personale del beneficiario all’udienza di discussione (art. 407/2 c.c. + 473-bis 54 u.c. c.p.c.)

I GT fanno presente che le udienze in collegamento telematico vengono disposte solo nel caso in cui risulti da un certificato medico che il beneficiario non è in condizione di presentarsi in tribunale.

Attualmente, le udienze tenute con collegamento da remoto (teams) sono in numero molto limitato; peraltro ciò avviene di norma quando le persone si trovano in RSA, strutture che sono ormai ben organizzate per il collegamento telematico.

Nel caso in cui vi sia il sospetto che possano esservi condizionamenti esterni o sussistere contrasti tra i familiari, i legali segnaleranno al GT la necessità di tenere l’udienza in presenza.

Attività post mortem da parte dell’AdS

Dopo la morte del beneficiario, nel caso in cui gli eredi non possano o non vogliano anticipare le spese necessarie e urgenti successive al decesso, l’AdS potrà chiedere al GT l’autorizzazione a provvedere al pagamento delle stesse, quali ad esempio le spese relative alla cessazione del rapporto di lavoro della badante (ultima mensilità dovuta, relativi oneri contributivi e fiscali, tfr e quant’altro), fatture RSA da saldare, spese funebri, equa indennità finale AdS.

L’autorizzazione sarà concessa dal GT, valutate le circostanze, in quanto si tratterebbe di una sorta di negotiorum gestio ex art. 2028 comma 2 c.c., di una attività indispensabile, cioè, per le incombenze amministrative urgenti.

I pagamenti sono autorizzati dai GT solo se vi sono liquidità sul conto.

Provvedimenti urgenti

I Giudici della Prima Sezione fanno presente che sono stabiliti turni “di urgenza” dei GT, per garantire l’immediata reperibilità ogni giorno della settimana, esclusa la domenica.

Sulle urgenze oggettive per cui sia necessario un provvedimento giudiziale, i GT provvedono entro 48 ore.

Si fa presente che in materia di salute (e delle relative questioni mediche) i decreti di nomina prevedono che l’AdS possa prestare il consenso informato, non occorrendo dunque ulteriori istanze.

Parimenti nel decreto di nomina è già prevista la facoltà dell’AdS di decidere se inserire il beneficiario in struttura.

Le istanze oggettivamente urgenti vengono prontamente messe dalla cancelleria all’attenzione del giudice competente, al fine di consentirgli di intervenire prontamente.

Appuntamenti e interlocuzioni per le vie brevi

I GT fanno presente che sono state rese note le modalità di ricevimento; in particolare:

  • le dott.sse Polidori, Alinari e Tarchi fissano appuntamento sulla base di un contatto dell’AdS via e-mail, che illustri puntualmente le ragioni della problematica esistente, per cui si ritiene di dover conferire;
  • la dott.ssa Castriota richiede una istanza da depositarsi sul fascicolo telematico, contenente la motivazione della richiesta di appuntamento.

I GT invitano i legali a non rivolgersi loro per chiedere informazioni sui provvedimenti.

I Giudici della Sezione evidenziano inoltre che l’abuso dell’utilizzo del campanello di urgenza su pct crea gravi disservizi ed impedisce l’effettiva evidenza degli atti oggettivamente urgenti (ad es. le richieste di liquidazione non sono urgenti; l’approvazione del rendiconto negli ads non è urgente, etc.).

Scelta AdS

I GT fanno presente che è stata predisposta tra di loro una lista condivisa, dove vengono inseriti i nominativi di chi si dichiara disponibile all’incarico, con relativi curricula. Al momento, i GT danno atto che vi è una ampia rotazione nel conferimento degli incarichi, che viene verificata dalla Presidente di Sezione e dalla Presidente del Tribunale.Verbale riunione del 30 novembre 2023