Vi informiamo che con avviso di rettifica pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.1.2024 (Link) sono stati reintrodotti i commi 4,5 e 6 dell’art. 18 del dm 44/2011 contenente le regole tecniche del processo civile telematico, che qui riportiamo:
- L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
- La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
- La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Ministero della Giustizia – Avviso di rettifica (G.U. 10-1-2024 – Serie Generale – n. 7) – (Link)
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Oggetto: Le notifiche PEC da parte degli avvocati e le modifiche al DM 44/2011 introdotte dal DM 217/2023 in vigore dal 14/01/2024
A fronte delle notizie, spesso non chiarissime, che si sono diffuse negli ultimi giorni, il Consiglio, pur nel poco tempo a disposizione dalla data di pubblicazione del decreto, ha approfondito i primi profili connessi alla entrata in vigore del DM 217/2023.
Considerando che su molti argomenti sarà possibile prendere posizione solo dopo aver esaminato il contenuto delle specifiche tecniche cui rinvia l’art. 34 del DM 217 (specifiche in fase di emanazione), riteniamo importante evidenziare sin d’ora che l’abrogazione dell’articolo 18 del DM 44/2011 (disposta dal DM 217/2023 a far data dallo scorso 14 gennaio) non incide sulle notifiche in proprio dell’avvocato a mezzo pec, in quanto le stesse rimangono regolamentate dalla normativa primaria che non è stata abrogata (v. art. 3bis legge 53/1994).
Il potere notificatorio dell’avvocato, infatti, è previsto dall’art. 137 c.p.c. e dall’art. 3 bis L 53/1994 e, come prescritto dall’art. 1 L 53/1994, affinché la notifica sia esistente e valida, il difensore deve essere munito di procura, rilasciata precedentemente alla notifica, ai sensi dell’art. 83 c.p.c.
La notifica a mezzo PEC, secondo l’art. 3 bis L 53/1994, deve essere effettuata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Sul punto è bene evidenziare che nessuna norma dell’Ordinamento giuridico prescrive la trasmissione della procura alle liti insieme all’atto da notificare, inerendo la questione, invece, alla dimostrazione della sussistenza del relativo potere notificatorio da parte dell’avvocato notificante: l’art. 182 c.p.c., ad ogni modo, regola il difetto di rappresentanza.
Tornando al DM 217/2023 l’unica problematica che deriva dall’abrogazione dell’articolo 18 del DM 44/2011 inerisce alla possibilità di considerare la procura allegata alla pec come apposta in calce.
Per le notifiche degli atti introduttivi dei procedimenti da promuoversi con ricorso, ovvero per le notifiche degli atti endoprocedimentali, la dimostrazione della sussistenza del potere notificatorio dell’avvocato avviene, come è sempre stato, mediante il richiamo, nell’atto, alla procura alle liti precedentemente depositata e già agli atti del giudizio.
Per effetto della modifica in questione, quindi, il problema potrebbe sorgere per la dimostrazione del potere notificatorio dell’avvocato che notifica l’atto introduttivo dei procedimenti da promuoversi con citazione, essendo venuta meno, appunto, la regola tecnica che disciplina l’invio della procura da considerarsi in calce all’atto da notificare.
Tuttavia, l’art. 83, co. 3, c.p.c. continua a prevedere che la procura alle liti su documento separato debba essere considerata apposta in calce all’atto cui si riferisce se è ad esso congiunto “mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”, che, nonostante l’abrogazione dell’art. 18 DM 44/2011 che, come abbiamo visto, li individuava espressamente, possiamo continuare a rinvenire nella posta elettronica certificata e nella busta telematica di trasmissione del deposito, di cui agli artt. 2 e 20 e agli artt. 11, 12, 13, 14 dello stesso DM 44/2011, quali strumenti informatici idonei allo scopo, per come ulteriormente disciplinati nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia richiamate dall’art. 34 DM 44/2011 e in vigore.
In tale contesto si consiglia, in ogni caso, di redigere la procura non in maniera generica ma alquanto specifica, facendo specifico riferimento al giudizio da intraprendere e alle parti, così da evitare qualsiasi dubbio sul fatto che sia stata conferita in riferimento all’atto che si sta notificando.
Segnaliamo, ad ogni modo, che il CNF e la FIIF hanno tempestivamente sollecitato il Ministero affinché, al fine di evitare dubbi interpretativi, venga reintrodotta la disposizione regolamentare in questione e, al limite, anche migliorata.
News dal CNF 12.01.2024 (Link)
Modifiche al DM Giustizia n° 44/2011 in vigore dal 14.01.2024.
DM 217/2023 del 29.12.2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Link)
DM 44/2011 così come integrato e modificato dal decreto 29 dicembre 2023, n. 217 (Link)
In attesa della versione ufficiale, si pubblica il testo integrato del DM ad oggi disponibile (Link)
Rassegna stampa (Link)