Processo in materia di famiglia e minori – Corte d’Appello di Firenze – Inammissibilità dei reclami avvero i provvedimenti indifferibili di cui all’art. 473 bis. 15 c.p.c.

A cura della Commissione Famiglia e Minori (link)

La Corte d’Appello di Firenze, Sezione Specializzata per i Minorenni, con un recente decreto ha dichiarato inammissibile un reclamo proposto avverso i provvedimenti indifferibili, resi ai sensi dell’art. 473 bis.15 c.p.c.

In base a tale norma: “In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica”.

La Corte d’Appello, conformemente alla prevalente dottrina, ha dichiarato che i “provvedimenti indifferibili” emessi ai sensi dell’art. 473bis.15 c.p.c. non sono reclamabili; in particolare ha ritenuto che con la disposizione in esame è stata introdotta la possibilità di adottare provvedimenti inaudita altera parte – soggetti a conferma, modifica o revoca previa immediata instaurazione del contraddittorio – al fine di garantire piena tutela a fronte di situazioni di imminente e irreparabile pregiudizio che si presentino anche prima dello svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti, che è ora disciplinata dall’art. 473 bis.21 c.p.c.

A parere della Corte la reclamabilità dei provvedimenti in questione è da escludere, anzitutto, sulla base del generale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, posto che nulla dispone l’art. 475 bis.15 c.p.c. e che il successivo art. 473 bis.24 c.p.c. limita la reclamabilità ai “provvedimenti temporanei e urgenti” di cui al comma 1 dell’art. 473 bis.22 ed a quelli «temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori».

Secondo la Corte:

vi sono, inoltre, ragioni di ordine sistematico che conducono alla soluzione prospettata.

Infatti, i “provvedimenti indifferibili emessi ex art. 473 bis.15: -sono caratterizzati dalla urgenza e dalla provvisorietà, -sono destinati ad essere assorbiti dall’adozione di quelli “temporanei e urgenti” pronunciati dal giudice delegato all’esito dell’udienza di comparizione delle parti ed inoltre non è prevista la loro perdurante efficacia nel caso di estinzione del giudizio di merito, a differenza dei provvedimenti di cui all’art. 473 bis.22, tendenzialmente anticipatori della decisione e potenzialmente idonei a disciplinare il rapporto sottostante per un tempo indeterminato, poiché il secondo comma del predetto art. 473 bis.22 prevede che essi conservino efficacia anche dopo l’estinzione del processo: la temporaneità e non decisorietà, neppure eventuale, dei provvedimenti ex art. 473 bis.15 comporta che essi vadano ritenuti non reclamabili, in quanto appunto inidonei ad assumere quel carattere decisorio e definitivo che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, è presupposto dell’impugnabilità dei provvedimenti del Tribunale di Minorenni (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, 06/02/2023, n. 3548).

Del resto, sulla base dell’attuale rito unitario in materia di famiglie, l’udienza per la comparizione delle parti – all’esito della quale sono emessi i provvedimenti ex art. 473 bis.22, reclamabili alla Corte di Appello per espressa disposizione normativa – va fissata in termini assai contenuti, cioè novanta giorni dal deposito del ricorso ex art. 473 bis.14, terzo comma, salva peraltro la possibilità di abbreviazione dei termini alla metà ex art. 163, bis, secondo comma, c.p.c., che sembrerebbe applicabile in virtù del richiamo al titolo I del libro II contenuto nel secondo comma dell’art. 473 bis c.p.c.; e poiché l’art. 473 bis.24, terzo comma, prevede per la decisione del reclamo – proponibile nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento – il termine di sessanta giorni dal suo deposito, ben si comprende come l’eventuale reclamabilità anche dei provvedimenti ex art. 473 bis.15 porterebbe a una sovrapposizione di procedimenti, valutazioni e incombenti istruttori (posto che il quarto comma dell’art. 473 bis.24 consente che in sede di reclamo possano essere “assunte sommarie informazioni”) sovrabbondante e irrispettosa dei principi di economia processuale funzionali al buon andamento del governo della giustizia, finendo per ostacolare, anziché garantire, una efficace tutela dei delicati interessi in gioco nella materia che ne occupa“.