Pubblichiamo in allegato il testo del D.M. 03.05.2023, pubblicato in G.U. n. 109 dell’11.05.2023, che disciplina la questione relativa alle copie di cortesia richieste dai Giudici.
Il D.M. conferma quanto già sancito dall’art. 196 quater disp. att. cpc e cioè che il Giudice può ordinare il deposito di copia cartacea solo per ragioni specifiche.
Ordine degli Avvocati di Firenze