Pubblichiamo in allegato un estratto della documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati XIX Legislatura, pubblicata il 16 febbraio 2023, riferita al D.L. n. 198/2022 – A.C. 88 che reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Poniamo l’attenzione sull’art. 8, comma 4-ter (Proroghe in materia di esercizio della professione forense) ed in particolare sui seguenti commi :
- comma 4-ter, lett. a) – iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori – proroga di un ulteriore anno della disciplina transitoria che consente l’iscrizione agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma del 2012,
La disposizione interviene sull’art. 22 della Legge 247/2012 consentendo l’iscrizione agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma, entro 11 anni (in luogo degli attuali 10 anni) dall’entrata in vigore della riforma stessa, e dunque entro il 2 febbraio 2024.
- comma 4-ter, lett. b) – nuova disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – differimento di un ulteriore anno dell’entrata in vigore delle nuove modalità di svolgimento delle prove che entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d’esame 2024 anziché dalla sessione 2023.
La disposizione interviene sull’articolo 49 della Legge 247/2012, recante la disciplina transitoria per l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo degli avvocati, prevedendo che per i primi undici anni (in luogo degli attuali 10 anni) dalla data di entrata in vigore della riforma (2 febbraio 2013), l’esame continui a svolgersi secondo le norme previgenti.