Consiglio Nazionale Forense – Provvedimenti in materia di formazione continua

Il Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 716 del 16.12.2022 (link) ha stabilito che:

a) l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;

b) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;

c) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.