Procura della Repubblica di Firenze – Chiarimenti su indicazione pena finale in calce all’avviso di conclusione indagini reati artt. 186 e ss. Codice della Strada

Riceviamo dalla Procura di Firenze, Procuratore Aggiunto dr. Gabriele Mazzotta, e qui di seguito pubblichiamo, nota di chiarimento in ordine all’indicazione della pena finale in calce all’avviso conclusione indagini in riferimento ai reati di cui agli artt. 186 e ss. Codice della Strada

Come noto, già da diverso tempo in calce all’avviso di conclusione indagini in riferimento ai reati di cui all’oggetto è apposta una formula del seguente tenore:

FORMULA

ai fini della definizione ai sensi dell’art. 447 c.p.p. la seguente proposta di applicazione di pena: p.b. giorni 20 di arresto ed euro 2.000 di ammenda – 1/3 per dim. proc. ex art. 444 c.p.p. = giorni 14 di arresto ed euro 1.400 di ammenda, con sostituzione in pena pecuniaria (ragguagliata, tenuto conto della sentenza C. Cost. n. 28/2022, al parametro di 75 euro per ogni giorno di arresto) o nel lavoro di pubblica utilità.

Con tale formula, che varia in ragione delle differenti casistiche (inglobando nella pena base anche il conteggio delle eventuali aggravanti), si individua la determinazione della pena finale, rimettendo all’interessato la formulazione del relativo calcolo.

Il parametro di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è indicato (con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2022) in quello di 75 euro per ogni giorno di arresto mentre il parametro di conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità non è espressamente indicato essendo sottinteso il riferimento al parametro di legge di cui al comma 9 bis art. 186 cds, per i casi di guida sotto l’influenza di alcool e al comma 8 bis dell’art. 187 cds, per i casi di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (“…il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro a un giorno di lavoro di pubblica utilità…”).

Si è riscontrato che, talvolta, la parte e/o il suo difensore abbia convertito la pena pecuniaria nel lavoro di pubblica utilità ragguagliando 75 (e non 250) euro a un giorno di pubblica utilità, assumendo un parametro meno favorevole per l’imputato e che all’evidenza la formula apposta in calce all’avviso di conclusione indagine non suggerisce, in quanto l’indicazione del parametro di conversione di 75 euro è esclusivamente riferito alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

E’ peraltro potuto accadere che in sede di espressione del consenso tale errore non sia stato rilevato.

In tali casi si fa affidamento ai sig. giudici e ai pubblici ministeri d’udienza di procedere alle relative rettifiche, peraltro ampiamente favorevoli all’imputato.

A ogni buon conto, al fine di evitare ogni possibile equivoco per il futuro, comunico che in calce all’avviso di conclusione indagini sarà apposta una formula diversa del seguente tenore: “…

….

AVVISA

Le persone sottoposte alle indagini che qualora ne ricorrano i presupposti potranno chiedere l’applicazione della pena su richiesta (artt. 444 e segg. c.p.p.) e che, in tale prospettiva, si ritiene congrua la pena finale pari a …, con sostituzione in pena pecuniaria (ragguagliata, tenuto conto della sentenza C. Cost. n. 28/2022, al parametro di 75 euro per ogni giorno di arresto) o nel lavoro di pubblica utilità, la cui durata dovrà ragguagliarsi al parametro di 250 euro per ogni giorno di arresto, rimettendo all’interessato la formulazione della proposta con il relativo calcolo in ragione della pena finale come sopra determinata…”.

L’adozione di tale formula dovrebbe scongiurare il rischio di incorrere in errori di calcolo.

Ringrazio dell’attenzione e porgo a tutti cordali saluti

Firenze, 16 dicembre 2022

 

Il procuratore Aggiunto
dr. Gabriele Mazzotta