AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE – IMPOSTA DI BOLLO COPIE CONFORMI DI DECRETI DI TRASFERIMENTI E DI DECRETI EX ART. 108 L.F.

L’Agenzia delle Entrate, Servizio Pubblicità Immobiliare (ex-Conservatoria) ha comunicato che da ora in poi le copie conformi dei decreti di trasferimento e dei decreti ex art. 108 l.f. formati da delegati alla vendita e curatori fallimentari siano soggette ad imposta di bollo, salva l’ipotesi in cui il trasferimento sia stato assoggettato all’imposta di registro in misura proporzionale (con un minimo di € 1.000,00) e alle imposte ipotecarie e catastale nella misura fissa di € 50,00 ciascuna, ipotesi in cui l’imposta di bollo non è dovuta neanche per il titolo della trascrizione).

L’Agenzia ritiene che l’interpretazione in questione sia coerente con le norme di riferimento ed in particolare con le seguenti:

– D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 18, comma 1: “Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l’imposta di bollo. L’imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L’imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.”;

– D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 6, comma 5-duodecies: “L’articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, fra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonché le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare, per le quali è invariata la disciplina sull’imposta di bollo.”.

Secondo l’Agenzia, poiché la copia conforme formata dal delegato alla vendita o dal curatore fallimentare non può ritenersi copia richiesta da una parte processuale e poiché la copia conforme formata per essere titolo per la trascrizione/annotazione non può essere considerata atto processuale, né atto antecedente necessario o funzionale al processo, la copia dichiarata conforme dal professionista delegato è soggetta ad imposta di bollo.