ART. 83 DL 18/2020 – PAGAMENTI TELEMATICI – PRECISAZIONI

Care Colleghe e cari Colleghi,
ritengo doveroso ricordarVi che il comma 11 dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020 ha disposto che:
Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”.

La suddetta disposizione normativa è stata, evidentemente, dettata dall’esigenza di evitare gli accessi alle Cancellerie e di ridurre il lavoro delle stesse concernente la ricezione delle comunicazioni contenenti i documenti attestanti l’avvenuto assolvimento degli obblighi di pagamento indicati nella disposizione stessa, ma non ha tenuto conto del fatto che sovente il sistema del PST subisce interruzioni e che, inoltre, diversi avvocati possono incontrare difficoltà, specialmente in questa situazione emergenziale, ad eseguire il pagamento mediante modalità telematica, per cui il nostro legislatore avrebbe dovuto avere maggiore attenzione per i problemi  dell’avvocatura ed evitare l’introduzione – tanto più con decorrenza immediata – della disposizione in questione, ma, purtroppo, tale mancanza di attenzione pare sia divenuta una costante per coloro che sono chiamati a legiferare in materia di giustizia.

In ogni caso, trattandosi di una disposizione di legge, il Consiglio dell’Ordine, indipendentemente dal suo pensiero circa l’inopportunità della disposizione stessa, non può esimersi dal richiamare tutti gli iscritti al rispetto della suindicata disposizione normativa, anche al fine di evitare le conseguenze che potrebbero derivare ai medesimi dal mancato assolvimento degli obblighi di pagamento con modalità telematica.

A tale riguardo si rileva che sia la Presidenza della Corte d’Appello di Firenze, che la Presidenza del Tribunale di Firenze, hanno inviato al Consiglio dell’Ordine le note (subito pubblicate sul sito dell’Ordine – link Cortelink Tribunale), nelle quali, nell’evidenziare che un considerevole numero di colleghi non osserva la succitata disposizione normativa e prosegue ad assolvere ai pagamenti in questione con modalità diverse, si paventa anche di valutare, nel caso che tale mancata osservanza perduri, l’irricevibilità degli atti e/o delle iscrizioni a ruolo.

Il Consiglio dell’Ordine ritiene non corretto, sia per motivi giuridici, che per motivi di opportunità, il riferimento ad una possibile irricevibilità degli atti e/o delle iscrizioni a ruolo, nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo di pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria con modalità telematica, e ha espresso questa sua posizione alla Presidenza della Corte d’Appello di Firenze e alla Presidenza de Tribunale di Firenze, con la nota che potete leggere al seguente link (lettera 06.04.2020).

Ciò non toglie che, anche se, ad avviso del Consiglio dell’Ordine, la conseguenza del mancato assolvimento dell’obbligo di pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria con modalità telematica, non potrà mai essere il rifiuto delle Cancellerie ad accettare gli atti e/o le iscrizioni a ruolo, il Consiglio stesso deve, comunque, invitare le Colleghe ed i Colleghi al rispetto della disposizione normativa in questione, trattandosi, appunto, di una norma di legge.

Vi ringrazio per l’attenzione e la collaborazione.
Un cordiale saluto a tutti

Giampiero Cassi