CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – DELIBERA DEL 20.04.2020 E FAQ SU FORMAZIONE CONTINUA

Si rende noto che il Consiglio nazionale Forense, con delibera n. 168  del 20.03.2020 (link) ha stabilito quanto segue:
1)l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;
4) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

Pertanto i crediti formativi che verranno conseguiti nel corrente anno 2020 potranno essere portati a compensazione dei crediti formativi degli anni antecedenti e successivi ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo.

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Si rende altresì noto che il Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 193 del 20.04.2020 (link), ha stabilito che:

1)  in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F.  n.  6  del  16/07/2014, gli Ordini  Territoriali  potranno  determinare  i  crediti  formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio  o  tramite  le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di  controllo  idonei  a verificare l’identità dei partecipanti  all’inizio  dell’evento  formativo  a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;

2)  in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento  C.N.F.  n.  6  del 16/07/2014, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità  FAD  secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, e  con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività  formative  a condizione che adottino  strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;

3)  gli esami al temine dei corsi per l’iscrizione  nell’elenco  dei difensori d’ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire  il corretto comportamento degli esaminandi;

4)   per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla “Nota tecnica sull’accreditamento delle attività di Formazione a distanza”.

Pertanto la Commissione per l’accreditamento delle attività formative di questo Ordine potrà valutare e, se del caso, accreditare soltanto eventi formativi da remoto (FAD) organizzati dallo stesso C.O.A. o dalla Fondazione per la Formazione di questo C.O.A.

L’accreditamento di eventi formativi FAD organizzati da altri soggetti (che non rientrino nel novero delle Associazioni Forensi previste al punto 2 della delibera CNF n. 196/2020) dovrà essere richiesto al Consiglio Nazionale Forense secondo quanto previsto dagli artt. 17 comma 2 e 22 comma 7 del regolamento C.N.F. n. 6 del 16.07.2014.

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FAQ SU FORMAZIONE CONTINUA (link)