SANATORIA IRREGOLARITA’ FORMALI – CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 15.05.2019 N. 11

Dai Dottori Bernardo Busoni e Sergio Calamandrei,  commercialisti consulenti contabili dell’Ordine, riceviamo e volentieri pubblichiamo la seguente informativa.

Il 31 maggio 2019 scade il termine per pagare le somme dovute per la sanatoria delle irregolarità formali.

Possono aderire sia i soggetti Iva che i privati.
Sono sanabili gli errori e le irregolarità formali commessi sino al 24.10.2018.
Il contribuente può scegliere che anni sanare. Considerando che il 2014 è accertabile fino al 31/12/2019, la copertura completa dal 1/1/2014 al 24/10/2018 comprende cinque annualità, col pagamento di € 1.000 pagabili in due rate. Volendo, possono anche essere sanati solo i periodi più recenti, diminuendo così il costo della sanatoria.

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari importo entro il 31.5.2019 e il 2.3.2020. E’ possibile anche pagare in un’unica rata entro il 31.5.2019.

Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 2.3.2020. L’Agenzia delle Entrate, nel provv. 15.3.2019 n. 62274, al punto 2.7, specifica che se il contribuente, “per giustificato motivo”, non rimuove tutte le violazioni formali oggetto di sanatoria, “la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato”.

L’elenco delle violazioni sanabili è riportato nella circolare n. 11 del 15/5/2019 allegata. Nella stessa circolare c’è anche un elenco delle violazioni non sanabili e di quelle per cui non occorre procedere alla rimozione dell’irregolarità od omissione. Tra queste, segnaliamo:

 – l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA. Tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
– l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
– l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nei casi indicati al paragrafo 4.3 della circolare;
– l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni IVA d’inizio, o variazione dell’attività;
– l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (cfr. l’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
– la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
– l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
– l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
– la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
– la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
– la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018;
– l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode. Invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
– l’omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione;
– l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, fatta salva l’eccezione di cui al paragrafo 3 della circolare;
– la mancata iscrizione al VIES.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) al 19.12.2018.

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 11 DEL 15.05.2019 (link)