Pubblichiamo il testo del comma 4 dell’art. 22 (Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) e del comma 1 dell’art. 49 della L. 247/2012 (Esame Avvocato 2017) come modificati dalla legge n. 19/2017 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28.02.2017
- comma 4, art. 22 L. 247/2012 – Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
4. “Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge” - comma 1, art. 49 L. 247/2012 – Art. 49. Disciplina transitoria per l’esame
1. “Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”.