DIFESE D’UFFICIO – RIUNIONE 19.02.2015 CONSIGLIO DELL’ORDINE E ASSOCIAZIONI FORENSI – DOVEROSA PRECISAZIONE

Ci vediamo costretti a muovere rilievi al comunicato dell’Associazione Forense Avvocatura Indipendente diffuso stanotte, che fornisce un resoconto a dir poco inesatto dell’incontro tenutosi in data 19 febbraio presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati fra i rappresentati della Commissione Consiliare (Sigfrido Fenyes e Lapo Gramigni), incaricata di occuparsi delle difese d’ufficio nel processo penale e dell’organizzazione dei relativi corsi di qualificazione ed i rappresentanti delle Associazioni Forensi interessate.

In detto comunicato si fa mostra di ignorare il quadro normativo della materia per come recentissimamente modificato dall’entrata in vigore del D. Lgs. 6/2015, recante appunto disposizioni in materia di difesa d’ufficio nel processo penale.

Se ne avverte la necessità, peraltro, quantomeno per il rispetto e per la gratitudine che sono dovuti alle Associazioni Forensi, ivi compresa Avvocatura Indipendente, che, raccolto l’invito ad esse rivolto dal Consiglio, a detto incontro del 19 febbraio hanno partecipato, così fornendo un alto e forse decisivo contributo alla individuazione e soluzione delle problematiche che la nuova normativa pone.

Con riguardo alle Associazioni Forensi diverse dalle Camere Penali (e dall’Unione delle Camere Penali Italiane), il cui regime normativo è diverso, è infatti noto, o dovrebbe esserlo, che il D.Lgs. 6/2015 prevede la necessità per l’Avvocato che sia iscritto da meno di cinque anni all’Albo ed intenda essere inserito nell’elenco dei difensori d’ufficio di cui all’art. 29 delle disp. att. del c.p.p., di frequentare un corso biennale, della durata di almeno 90 ore, all’uopo organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che preveda il superamento di un esame finale  (art. 1, comma 1, lett. a) D.Lgs. 6/2015 che modifica l’art. 29 disp. att. c.p.p.).

All’indomani dell’entrata in vigore del D.Lgs.  6/2015, dunque, il Corso necessario per ottenere l’inserimento nell’elenco di cui all’art. 29 delle disp. att. del codice di procedura penale, non può in alcun modo essere considerato e trattato come un evento formativo da accreditare ai sensi del Regolamento per la formazione continua del  CNF n. 6/2014 e la mera attestazione di frequenza del corso in questione a niente più varrà.

All’ordine del giorno dell’incontro tenutosi in data 19 febbraio, dunque, non vi era niente e nessuno da accreditare, né si trattava di riconoscere alcun “patrocinio ai sensi del citato D.Lgs. n. 6/2015”.

All’esame del Consiglio, infatti, non vi è e non vi può essere alcunché da accreditare o riconoscere in materia di Corsi per l’iscrizione nelle liste dei difensori d’Ufficio, ma vi è, semmai, lo sforzo massimo di mantenere il fondamentale contributo delle Associazioni nell’assolvimento di compiti che l’ordinamento assegna al Consiglio e non ad altri.

L’aggiornamento al mese prossimo della riunione, dunque, non è di certo stato una mossa dilatoria per consentire alle associazioni ‘ritardatarie’ di elaborare anch’esse corsi da accreditare,  onde colmare il gap  in termini di efficienza e tempestività rispetto a chi aveva ritenuto di giungere alla riunione con un programma di corso già elaborato e definito.

Al contrario, l’aggiornamento di un mese è stata un’opzione sollecitata innanzitutto dalla necessità di elaborare da parte del Consiglio, ancora una volta con l’auspicato contributo delle Associazioni, linee—guida programmatiche che consentano poi, a tempo debito, uniformità di criteri in sede di esame finale.

All’esito della riunione del 19, su tutto questo, in uno spirito di fattiva e proficua collaborazione fra Ordine e Associazioni, vi è stata condivisione da parte di tutti i partecipanti.

Sigfrido Fenyes
Lapo Gramigni