CASSA FORENSE – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EX ART. 21, COMMA 9, L.247/2012 – DISCIPLINA DELL’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E DELLA CONTRIBUZIONE MINIMA

In data 20 agosto 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro (di concerto con i Ministeri delle Finanze e della Giustizia) ha approvato il Regolamento di attuazione ex art. 21, comma 9, L. 247/2012 predisposto dalla Cassa di Previdenza Forense, in materia di iscrizione obbligatoria e di contribuzione minima.
Il Regolamento, in vigore dal 21 agosto 2014, è consultabile al seguente link  (Regolamento).
Ne evidenziamo i punti salienti:
  • il procedimento di iscrizione d’ufficio alla Cassa a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione all’Albo da parte del Consiglio dell’Ordine;
  • la possibilità, in sede di prima iscrizione, di estendere, su base volontaria, l’iscrizione alla Cassa a tutti gli anni di pratica professionale, con o senza abilitazione, e all’anno 2013;
  • le agevolazioni previste dagli artt. 7 e 9 in materia di contributi minimi dovuti e di modalità di pagamento degli stessi per i primi anni di iscrizione alla Cassa;
  • le agevolazioni previste dall’art. 10 in materia di esoneri temporanei dal versamento dei contributi minimi per le ipotesi individuate dal comma 7 dell’art. 21 della L.247/2012;
  • il regime transitorio previsto per gli avvocati che, all’entrata in vigore del Regolamento, non sono ancora iscritti alla Cassa.

Ricordiamo che la procedura di iscrizione alla Cassa mediante domanda on-line non è più attiva poichè l’art.1, comma 2 del Regolamento prevede espressamente che “l’iscrizione viene deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa ….”.
Sarà cura degli Uffici della Cassa fornire comunicazione dell’avvenuta iscrizione d’ufficio e delle modalità di pagamento dei contributi dovuti.