REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA (ART. 11 L. 247/2012)

Ai sensi dell’art. 11 della L. 247/2012 il CNF ha approvato la bozza di Regolamento per la formazione continua per il triennio 2014-2016, che pubblichiamo in calce.
Il Consiglio dell’Ordine predisporrà le osservazioni e le proposte emendative richieste entro il termine assegnato del 5 maggio 2014, previa consultazione dei componenti del Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense e della Commissione Consiliare per la formazione e dei rappresentanti delle Associazioni Forensi del Foro; a tal fine è stata già indetta una adunanza straordinaria di Consiglio con i suddetti Colleghi.
Si segnala fin d’ora che la bozza di Regolamento prevede che:

– i crediti formativi conseguiti dal 1 gennaio 2014 saranno considerati utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal nuovo Regolamento (art. 24);

– il numero di crediti formativi conseguiti in modalità F.A.D. (formazione a distanza) non potrà superare il limite del 30% del totale dei crediti da conseguire nel triennio (art. 9), con una riduzione della percentuale rispetto a quella di 1/3 prevista dal Regolamento adottato dal Consiglio dell’Ordine di Firenze.

CNF REGOLAMENTO FORMAZIONE – relazione e articolato-DEF