PARERE COA FIRENZE SUL REGIME TRANSITORIO PER LA PRATICA FORENSE PRESSO GLI UFFICI LEGALI DI ENTI PUBBLICI EX ART. 48 L. 247/2012

DELIBERA COA FIRENZE 31.07.2013Oggetto: richiesta parere sulle disposizioni sul regime transitorio per la pratica forense ex art. 48 L. 247/12.
                Viene richiesto a questo Consiglio se le disposizioni sul regime transitorio per la pratica professionale, ex art.48 della legge n. 247/2012, legittimino o meno la permanenza degli attuali praticanti avvocati presso gli uffici legali degli Enti pubblici per l’intera durata del tirocinio forense, ovvero 18 mesi, ovvero oltre il periodo massimo di 12 mesi previsto dall’art.41 della medesima legge.
In particolare, il quesito concerne l’interpretazione della successione normativa intervenuta, di seguito sinteticamente richiamata:
–       l’art.41 della legge di riforma dell’ordinamento forense ha introdotto il limite dei 12 mesi per il tirocinio presso le avvocature pubbliche;
–       il predetto limite era già stato introdotto in precedenza dall’art.10 del DPR n.137/2012, peraltro norma non applicabile alla professione forense per effetto della successiva normativa intervenuta;
–       l’art.48 della predetta legge di riforma dell’ordinamento forense, regola la disciplina transitoria per la pratica professionale, prevedendo che:”fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.”
Invero, occorre innanzitutto considerare che l’art. 48 della nuova legge professionale si giustifica alla luce delle radicali innovazioni alla disciplina del tirocinio, apportate dalla nuova legge professionale forense, nell’ottica di garantire la miglior qualità della formazione del tirocinante e la valorizzazione del merito nell’accesso alla professione forense.
      La significativa portata delle innovazioni implica, peraltro, la necessità di una puntuale disciplina attuativa delle nuove norme, come previsto dall’art. 41, comma 13. Pertanto, in coerenza con la previsione generale di cui all’art. 65, comma 1 – che prevede che fino all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti “non abrogate” – l’art. 48 della legge differisce l’applicabilità della nuova disciplina del tirocinio: l’unica eccezione è riferita esplicitamente alla riduzione della durata del tirocinio a diciotto mesi, che si applica immediatamente.
Allo stesso tempo, per non vincolare l’applicabilità della nuova disciplina all’adozione del Decreto del Ministro della Giustizia di cui all’art. 41, comma 13 – seguendo un criterio di favor per le importanti innovazioni recate dalla legge – il legislatore ha scelto di individuare come termine finale del periodo transitorio non già l’adozione del regolamento, ma la scadenza di un termine temporale fisso, individuato all’1 gennaio 2015.
In tal modo, la legge ha realizzato un ragionevole bilanciamento tra l’interesse della comunità professionale alla tempestiva applicazione della riforma e l’interesse pubblico, altrettanto rilevante, alla continuità delle funzioni, alla tutela dell’affidamento, alla certezza del diritto; peraltro, laddove ha voluto – come nel caso della riduzione a diciotto mesi della durata del tirocinio – la legge ha espressamente derogato alla regola generale del differimento dell’applicabilità.
Alla luce dell’art. 48 della nuova legge professionale deve ritenersi, pertanto, che:
–       fino al 1 gennaio 2015, il tirocinio continui ad essere disciplinato dalla normativa vigente, pur nella difficoltà interpretativa di individuare con certezza quale sia la normativa vigente, ovvero se quest’ultima debba identificarsi con le norme di cui al R.D.L. n. 1578/33, del R.D. n. 37/34 e del D.M. n. 101/90, dal momento che la nuova legge professionale è intervenuta a “rilegificare” la materia della disciplina della professione forense, oppure se il riferimento debba essere al D. L. n. 138/11 e dal D.P.R. n. 137/12, nel frattempo emanati;
–       la durata del tirocinio fino al 31 dicembre 2014 è fissata in 18 mesi, in specifica deroga rispetto alla disciplina transitoria di carattere generale;
–       la normativa sul patrocinio, non rientrando tra le disposizioni relative all’accesso dell’esame di abilitazione e non necessitando di regolamenti attuativi, può trovare immediata applicazione, come espresso nella delibera di questo Consiglio n.4 del 2013.
Pertanto, non si ritiene che sussistano ostacoli alla prosecuzione del tirocinio in corso da parte dei soggetti interessati, fino al compimento dei 18 mesi, conformemente all’orientamento espresso dal CNF al riguardo, fino alla scadenza del periodo transitorio indicato nella disciplina di riferimento.