TAR Toscana – Inaugurazione Anno Giudiziario 2026 – Intervento del Vice Presidente dell’Ordine

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Pubblichiamo l’intervento dell’Avv. Gaetano Viciconte, Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.
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Signora Presidente,

innanzitutto, esprimo, a nome del Presidente del Consiglio dell’Ordine e dei Consiglieri, il mio ringraziamento a Lei e a tutti i Magistrati per il gradito invito rivolto alla rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura a prendere la parola in questa sede.

Ribadisco, con piacere, la consapevolezza dell’Avvocatura, già manifestata in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario dinanzi al Consiglio di Stato, del principio secondo cui la Giustizia amministrativa costituisce una fondamentale espressione dello Stato di diritto in cui si misurano quotidianamente le tensioni tra la discrezionalità amministrativa e la tutela delle situazioni giuridiche soggettive.

In questo ambito, l’Avvocatura svolge un ruolo fondamentale nel contribuire con rigore e lealtà alla costruzione della giusta decisione, anche quando sono in gioco i diritti che riguardano direttamente la stessa categoria degli Avvocati. Al riguardo, occorre citare il recente accoglimento del ricorso proposto dagli Avvocati da parte del Tar Lazio, con la sentenza della terza sezione, n.9437/25 che ha ritenuto illegittima l’esclusione degli Avvocati del libero foro dalle funzioni di presidenza dei collegi consultivi tecnici.

Le riforme processuali degli ultimi anni che hanno interessato la giustizia amministrativa hanno inciso favorevolmente sui tempi di definizione dei processi, ma hanno imposto un impegno ancora più intenso sulla qualità degli atti, della sintesi e della chiarezza espositiva, a cui certamente gli Avvocati non si sono sottratti.

E’, tuttavia, sicuramente da evitare che i tempi accelerati soprattutto in relazione ai riti speciali, in giudizi spesso molto complessi, costituiscano un impedimento per il Giudice amministrativo nell’affrontare approfonditamente le difese articolate dalle parti, obbligandolo a ricercare le ragioni “più liquide”, con l’effetto di inevitabili ripercussioni sulla effettiva tutela degli interessi. Occorre, fare in modo che tale fenomeno non determini un “arretramento di tutela”, che finirebbe per minare la fiducia indispensabile riposta nell’azione della giustizia amministrativa.

Un commento sui dati del contenzioso che abbiamo ascoltato dalla relazione della Presidente. A fronte dell’aumento del numero dei ricorsi in alcuni ambiti per materie circoscritte, continua la preoccupante diminuzione in altri settori.

La diminuzione dei ricorsi in alcuni settori nevralgici dell’ordinamento non è necessariamente indice di maggiore legalità o di migliore funzionamento del sistema, potendo al contrario rappresentare il sintomo di una rinuncia forzata alla tutela giurisdizionale, anche per ragioni economiche.

In tal modo, al problema del pericolo dell’arretramento della tutela, a cui ho fatto cenno in precedenza, si aggiunge quello dei costi di accesso alla giustizia amministrativa.  Difatti, se si eccettuano le residuali controversie in materia di lavoro pubblico e i cosiddetti riti speciali, in materia di accesso, di silenzio, di ottemperanza, il contributo ordinario costituisce spesso un importo non sostenibile per un cittadino comune, che agisca per la tutela dei propri interessi lesi da un’amministrazione. Per non dire, invece, dei costi in materia di appalti pubblici e di impugnazione delle sanzioni delle Autorità amministrative indipendenti, notoriamente di ammontare tale da rendere oggettivamente difficile l’accesso alla giustizia.

Si deve continuare a segnalare come non sia ammissibile né tollerabile, in uno Stato di diritto, che cittadini e imprese debbano rinunciare alla tutela dei diritti a causa di oneri economici non sopportabili. E’ un problema denunciato da tempo al quale il legislatore non ha ritenuto di porre rimedio.

Il rapporto tra Avvocatura e Magistratura amministrativa si conferma positivo e solido nella nostra sede.

Tuttavia, anche sotto tale profilo occorre sottolineare un vulnus legislativo.

A differenza di quanto previsto per la giurisdizione ordinaria, in cui nell’ambito nei Consigli Giudiziari e nel Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione gli avvocati hanno un ruolo significativo di partecipazione all’attività organizzativa e di analisi dello stato di attuazione della giustizia, negli organi di governo della Giustizia Amministrativa, specialmente presso i TAR, manca del tutto una forma istituzionale di partecipazione dell’Avvocatura.

L’auspicio, che rinnovo anche in questa occasione, è quello di un intervento legislativo che riconosca il valore della collaborazione della componente forense nell’organizzazione dell’attività, anche dinnanzi gli organi di giurisdizione amministrativa.

In attesa di tale auspicato intervento, l’occasione odierna è propizia per rinnovare la disponibilità ad incrementare forme stabili, anche informali, di coordinamento con gli avvocati nell’interesse generale della corretta amministrazione della giustizia.

Sul piano generale, è persino superfluo evidenziare che stiamo attraversando un periodo di nuove sfide, imposte anche dall’evoluzione tecnologica.

Gli scenari nuovi naturalmente richiedono la collaborazione e la convergenza di tutti coloro che concorrono alle attività della Giustizia amministrativa, i Giudici, gli Avvocati del libero Foro e gli Avvocati dello Stato e degli enti pubblici.

Deve ritenersi essenziale il dialogo in relazione alle sfide imposte dall’uso dell’IA. La legge 132/2025 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale) contiene norme riguardanti le professioni intellettuali, la pubblica amministrazione, e l’attività giudiziaria. L’art. 13 stabilisce un obbligo di comunicazione all’assistito, da parte del professionista, del sistema di IA utilizzato. L’art. 15, in ordine all’uso dell’IA nell’attività giudiziaria, ribadisce, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento UE 1689/2024, che “Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale (…) è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti”.

Tuttavia, se è vero che l’art. 13 ha previsto solo per l’attività professionale l’obbligo informativo verso l’assistito sull’utilizzo di sistemi di IA, è altresì necessario, in funzione di trasparenza e rispetto del principio costituzionale del giusto processo, che anche per i Giudici venga previsto analogo onere informativo, peraltro introdotto per la P.A., attraverso il riferimento alla “conoscibilità”, contenuto nell’art. 14.

Inoltre, gli Avvocati avanzano a pieno titolo la richiesta di coinvolgimento delle rappresentanze forensi nei procedimenti di validazione degli strumenti di IA utilizzati nell’esercizio della giurisdizione.

Infine, è ancora attuale la questione dei limiti alla lunghezza degli atti difensivi e dell’incidenza delle norme riguardanti la difesa. La Legge di Bilancio 2025 ha chiarito che il superamento dei limiti dimensionali, in assenza di preventiva autorizzazione del Giudice, non può costituire motivo di inammissibilità dell’atto difensivo, né esime il giudice dal dovere di pronunciarsi su tutta la domanda. Oggi è previsto che il superamento dei limiti può determinare l’applicazione di sanzioni.

È apprezzabile che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n.3/25, abbia ritenuto la norma applicabile anche ai ricorsi anteriori alla data di entrata in vigore della recente disciplina. Pertanto, deve auspicarsi che nella sua applicazione non si faccia ricorso ad automatismi, ma si tenga conto della proporzionalità della sanzione, in considerazione dell’entità dello sforamento, della difficoltà della questione, della dimensione e della complessità dei documenti oggetto dell’impugnazione.

In conclusione, deve ritenersi assolutamente necessario che permanga la fiducia dei cittadini nell’attività della Giustizia amministrativa, superando le criticità a cui ho fatto riferimento in precedenza, al fine di rafforzare la percezione che l’esercizio del potere pubblico sia sempre sottoposto al controllo del Giudice.

E’ con questo auspicio che auguro un proficuo svolgimento del nuovo anno giudiziario.

ALLEGATI