Segnalazione in merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate dai clienti per l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

La Prima Sez. Civile del Tribunale informa che in alcuni procedimenti è stata constatata una incongruenza reddituale della parte ammessa al beneficio per redditi dichiarati inferiori al limite di legge che, tuttavia, sono risultati in contrasto con gli estratti dei conti correnti depositati nel fascicolo.

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 473 bis.12 cpc le parti sono tenute a depositare “gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”, che l’art. 76 DPR 115/02 prevede l’ammissione al beneficio per coloro il cui reddito non è superiore a € 13.659,64, che le dichiarazioni contenenti falsità od omissioni sono punite dalla legge (cfr. Art. 95 DPR 115/02), si invitano i colleghi ad esaminare, prima di depositare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari del cliente che si ritiene ammissibile al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ciò al fine di evitare un provvedimento di revoca che può pregiudicare il diritto al compenso per l’intera attività prestata.

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