Con il correttivo Cartabia che entra in vigore oggi, 26 novembre 2024, alla legge 21 gennaio 1994 n. 53, in materia di notifiche in proprio degli avvocati, all’articolo 3-ter, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“Se la notificazione di cui al comma 1 non puo’ essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale.”
Ritenendo possa esservi utile consigliamo di scaricare il tutorial dell’area web notifiche pubblicato sul sito della Fondazione Italiana della Formazione Forense (sito www.fiif.it – notizia del 24.11.2024) al seguente link: https://www.fiif.it/larea-web-per-il-deposito-delle-notifiche-ai-sensi-dellart-3-ter-co-2-l-53-1994/
Si allega altresì nota esplicativa della DGSIA del 13.11.2024 pubblicata sul PST (link: https://pst.giustizia.it/PST/it/paginadettaglio.page?contentId=ACC3724)