UFFICIO PER IL PROCESSO E INCOMPATIBILITA’ – DECRETO-LEGGE 1° MARZO 2022, N. 17 – ART. 33

DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022 , n. 17 pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (Serie generale – n. 50 del 1-3-2022)

Art. 33, comma 2

Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2 -bis . L’assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. L’avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell’assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell’ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell’ufficio per il processo.»

Estratto dalla Gazzetta Ufficiale in formato pdf (Link)