CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE
VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 MARZO 2015 |
DELIBERA n. 5
CREDITI FORMATIVI EX ART. 11, COMMA 4, |
Il Consiglio, su proposta del Presidente,
- considerato che l’art. 11, comma 4, del Regolamento per la formazione continua n. 6/2014 del C.N.F. prevede che ogni iscritto tenuto all’assolvimento dell’obbligo formativo deve conseguire, nel triennio, almeno sessanta crediti formativi di cui nove nelle materie obbligatorie di ordinamento, previdenza forense, deontologia ed etica professionale;
- considerato, altresì, che l’art. 19 del Regolamento non opera distinzione fra attività di aggiornamento ed attività di formazione;
- ritenuto, pertanto, che l’art. 11, comma 4, deve essere interpretato nel senso che i crediti formativi da conseguire nel triennio sono riconducibili quanto a cinquantuno crediti per la partecipazione, indifferentemente, ad eventi di aggiornamento ovvero di formazione e quanto a nove crediti per la partecipazione ad eventi nelle materie obbligatorie di ordinamento, previdenza forense, deontologia ed etica professionale;
- ritenuto, ancora, che nell’ambito dei cinquantuno crediti da conseguire con la partecipazione, indifferentemente, ad eventi di aggiornamento ovvero di formazione ben possono essere considerati anche quelli ottenuti a seguito della partecipazione ad eventi nelle materie obbligatorie di ordinamento, previdenza forense, deontologia ed etica professionale,
DELIBERA
di consentire agli iscritti tenuti all’adempimento dell’obbligo formativo di computare nell’ambito dei crediti di formazione e/o aggiornamento da conseguire nel triennio, quelli conseguiti in misura eccedente ai nove obbligatori nelle materie di ordinamento, previdenza forense, deontologia ed etica professionale fino al massimo di ventuno ulteriori rispetto ai nove.
La presente delibera è stata adottata all’unanimità alle ore 16,48 .
Manda alla Commissione per l’accreditamento di cui all’art. 18 del Regolamento del CNF, affinché applichi quanto disposto con la presente delibera.
Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine e l’informativa al Foro nell’ambito della prossima circolare.
Il Consigliere Segretario Il Presidente