TSO – Corte Costituzionale – Sentenza 157/2026

Con la sentenza 157/2026 [LINK] la Corte Costituzionale ha dichiarato l’llegittimità dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del TSO (trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga) debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica,

Nel paragrafo 12 della motivazione della sentenza, la Corte ritiene che il procedimento di adozione di un trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, disciplinato dall’art. 35 della legge n. 833 del 1978, deve essere integrato come segue:

“Al momento della comunicazione dell’ordinanza sindacale che dispone il trattamento, la persona che ne è destinataria deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia. In caso di mancata nomina, la persona sottoposta al trattamento è assistita da un difensore d’ufficio designato dal giudice tutelare nell’ambito dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 29 norme att. cod. proc. pen.

Il difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, il difensore d’ufficio sono tempestivamente avvertiti e possono partecipare all’audizione della persona interessata svolta dal giudice tutelare prima della convalida. Anche al difensore così individuato è notificato il decreto motivato di convalida o non convalida del provvedimento sindacale.

Analoghe garanzie sono previste in caso di eventuale proroga del trattamento e della relativa convalida.”

La scelta operata dalla Corte genera un’anomalia di sistema perché l’obbligo per il Giudice Tutelare, di nominare un difensore d’ufficio iscritto negli elenchi di cui all’art. 29 norme att. cod. proc. pen. qualora il soggetto attinto dal TSO non nomini un difensore di fiducia comporta che a svolgere il delicato incarico dovrebbe essere un collega penalista del quale non è verificata né verificabile la specifica competenza nella materia della Volontaria Giurisdizione (con conseguente violazione della norma deontologica in caso di accettazione dell’incarico).

Peraltro – ed ulteriormente – l’indicazione fornita dalla Corte rende impossibile al soggetto attinto dal TSO, se incapiente, di avvalersi dell’assistenza qualificata dei colleghi iscritti , nelle liste del patrocinio a spese dello Stato la cui competenza è invece attestata ai sensi dell’art. 81 del DPR 115/2002, che prevede che le liste siano formate dai COA sulla base di attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione.
Il Consiglio dell’Ordine intende verificare con la Presidenza del Tribunale e della Prima Sezione Civile se – nonostante il disposto della sentenza della Corte Costituzionale – sia possibile autorizzare i Giudici Tutelari ad effettuare la nomina attingendo all’elenco dei colleghi iscritti nelle liste dei patrocinanti a spese dello Sato che abbiamo espressamente dichiarato, al momento della richiesta di iscrizione, di possedere specifica competenza negli affari di volontaria giurisdizione.

ALLEGATI