EMERGENZA CORONAVIRUS – DELIBERE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE E SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO GOVERNATIVO

Cari Colleghe e Colleghi,
le notizie diffuse in questi ultimi giorni e, in particolare in queste ultime ore, hanno ingenerato sconcerto e anche forte irritazione in tutti noi.
Dal quotidiano confronto con le competenti autorità è emerso che nel quadro normativo vigente, quantomeno sino ad oggi, nelle località diverse da quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020, la sospensione generalizzata delle udienze non rientrava nei poteri dell’Autorità Giudiziaria dovendo il relativo provvedimento essere assunto dall’Autorità Governativa.
L’Organismo Congressuale Forense ha cercato, meritoriamente, di supplire all’assenza di provvedimenti da parte dell’Autorità Governativa, indicendo l’astensione dalle udienze dal 6 al 20 marzo, che abbiamo già pubblicizzato sul sito dell’Ordine. L’Ordine ha sin da subito condiviso e condivide tutt’ora i motivi che hanno indotto OCF ad assumere la suindicata iniziativa, senz’altro legittima.

Quanto sopra è stato fatto chiaramente presente dai delegati dell’Ordine nella riunione tenutasi giovedì 5 marzo u.s.  con i Capi degli Uffici Giudiziari e della Camera Penale, ribadendo che ogni decisione dell’Avvocatura sarebbe stata presa solo con delibera consiliare dell’Ordine di Firenze.

Successivamente è circolata una nota della Presidenza del Tribunale, peraltro diretta ai soli uffici giudiziari, nella quale si riferisce circa l’esito di detta riunione.
Non si comprende, però, perché la nota non dia conto della suindicata posizione dei delegati dell’Ordine degli Avvocati, pur menzionati nella stessa, considerato che ciò ha ingenerato l’impressione che la posizione fosse diametralmente diversa.
Il Consiglio esprime altresì il proprio rammarico per l’utilizzo del termine “disertare” riferito immotivatamente all’eventuale adesione degli avvocati ad una iniziativa, come detto, legittima.
Rimane il fatto che la responsabilità ricade su chi aveva il potere di provvedere, ovverossia l’Autorità Governativa, disponendo la sospensione delle udienze e non lo ha fatto, nonostante nelle aule del Palazzo di Giustizia non sia evidentemente possibile rispettare le prescrizioni fissate dal DPCM del 4.3.2020, esponendo così gli avvocati ad un incontestabile rischio per la propria salute.
In conclusione il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ritiene che l’iniziativa di OCF, in difetto di un contrario pronunciamento della Commissione di Garanzia, sia pienamente legittima, oltre che doverosa e opportuna.
Conseguentemente il Consiglio dell’Ordine nell’adunanza straordinaria tenutasi nella serata del 6 marzo u.s. ha assunto sia una delibera per invitare l’Autorità Governativa a disporre immediatamente la sospensione generalizzata dalle udienze sia una delibera di adesione all’astensione dalle udienze indetta dall’Organismo Congressuale Forense.
Si fa presente che la delibera rivolta all’Autorità Governativa è stata assunta anche alla luce del testo dello schema di decreto legge circolato nella giornata di ieri che non prevedeva la sospensione generalizzata dei termini e delle udienze.

2020 03 06 delibera n. 1 – richiesta misure urgenti

2020 03 06 delibera n. 2 – adesione a OCF per proclamazione astensione udienze

Oggi 7 marzo 2020 apprendiamo che il Consiglio dei Ministri nella trascorsa nottata, secondo quanto riportato nel relativo comunicato stampa, avrebbe adottato un decreto legge che conterrebbe anche la sospensione generalizzata dei termini e delle udienze per quindici giorni, richiamando la normativa in materia di sospensione feriale, per poi demandare ai singoli Capi degli uffici giudiziari i provvedimenti da assumere caso per caso.
Prendiamo atto che l’Autorità Governativa, seppur con colpevole ritardo e con una improvvisazione che, visti i precedenti non stupisce ma preoccupa fortemente, avrebbe inserito all’ultimo momento la temporanea sospensione generalizzata dei termini e delle udienze nel suddetto provvedimento. Peraltro il richiamo generalizzato alla normativa in tema di sospensione feriale non terrebbe conto della sua incidenza sui cosiddetti “termini a ritroso“, per cui si auspica che sulla questione intervengano i dovuti chiarimenti normativi.
Tale misura assunta dall’Autorità Governativa consentirebbe di ovviare nell’immediato alle problematiche evidenziate nelle suddette delibere ma alla scadenza dei quindici giorni di sospensione si riproporranno i problemi evidenziati nelle delibere stesse circa il rischio di una differenziazione irragionevole ed ingiustificata di provvedimenti tra ufficio e ufficio.
Il Consiglio monitorerà la situazione e, una volta reso noto il testo definitivo del decreto, avvierà immediate interlocuzioni con i Capi degli uffici giudiziari.