CONTRIBUTO UNIFICATO – DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Pubblichiamo la sentenza della Corte di Giustizia, depositata il 6 ottobre 2015, C-61/14 (link), sul tema della misura del contributo unificato nei giudizi in materia di appalti pubblici unitamente alla circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa del 23 ottobre 2015, con cui si formulano indicazioni applicative sulle statuizioni espresse nella predetta sentenza.

L’Ordine degli Avvocati di Firenze era intervenuto nel giudizio (link) a sostegno della tesi, secondo cui la disciplina italiana relativa alla determinazione del contributo unificato nei giudizi in materia di appalti pubblici si pone in violazione dell’art.47 della Carta dei diritti fondamentali, costituendo un ostacolo all’accesso alla giustizia, in considerazione dell’elevato ammontare del tributo giudiziario preteso.

L’Avvocato Generale nelle sue conclusioni aveva affermato che: “La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata, interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi di equivalenza e di effettività, non osta ad una normativa nazionale che stabilisce un tariffario di contributi unificati applicabile solo ai procedimenti amministrativi in materia di contratti pubblici, purché l’importo del tributo giudiziario non costituisca un ostacolo all’accesso alla giustizia né renda l’esercizio del diritto al sindacato giurisdizionale in materia di appalti pubblici eccessivamente difficile. Non è compatibile con la direttiva 89/665, interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta, la riscossione di più tributi giudiziari cumulativi in procedimenti giurisdizionali in cui un’impresa impugna la legittimità di un’unica procedura di aggiudicazione di un appalto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/665, a meno che ciò possa essere giustificato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il che deve essere valutato dal giudice nazionale del rinvio.”

La Corte di Giustizia, con la sentenza del 6 ottobre 2015 ha, invece, ritenuto legittima la misura del contributo unificato per gli appalti pubblici, nonostante l’elevato ammontare previsto. Inoltre, la stessa Corte di Giustizia ha demandato al Giudice nazionale di verificare la congruità del cumulo dei contributi unificati versati nel contesto di un medesimo processo nella materia considerata, nelle ipotesi di presentazione di motivi aggiunti.

Le indicazioni sulle conseguenze applicative di detta pronuncia contenute nella circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa del 23 ottobre 2015 (link), fornendo una chiave di lettura molto restrittiva della portata applicativa del principio enunciato dalla Corte in tema di cumulo dei contributi nello stesso giudizio, potrebbero aprire nuovi fronti giudiziari rispetto ai quali l’Ordine non mancherà di ribadire che siffatta misura del contributo unificato rende l’accesso alla giustizia estremamente difficile, in violazione del principio di cui all’art.47 della Carta dei diritti fondamentali.