Riceviamo dal Tribunale di Firenze, e pubblichiamo, le disposizioni comunicate dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze in materia di rimborsi dei contributi unificati.
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Spettabile Ordine degli Avvocati di Firenze,
con la presente si trasmettono, per opportuna conoscenza e diffusione, le disposizioni comunicate dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze, concernenti le modalità di comunicazione delle coordinate bancarie ai fini dell’accredito dei rimborsi relativi ai contributi unificati.
In particolare, si evidenzia quanto segue:
- La comunicazione dell’IBAN deve avvenire esclusivamente mediante:
- Applicazione informatica disponibile nell’Area riservata del sito dell’Agenzia (accesso tramite SPID, CIE o CNS);
- Modello dedicato reperibile sul sito dell’Agenzia, da trasmettere via PEC con firma digitale ovvero da consegnare presso un ufficio territoriale, corredato da documento di identità.
- È imprescindibile la perfetta corrispondenza tra il soggetto che ha effettuato il pagamento, colui che presenta l’istanza, il beneficiario indicato nel provvedimento di liquidazione e il titolare dell’IBAN comunicato.
- Per le persone giuridiche, la comunicazione dell’IBAN è obbligatoria, essendo l’unica modalità di rimborso prevista.
- La mera indicazione dell’IBAN nell’istanza o nel provvedimento non autorizza l’Agenzia ad acquisire i dati dall’Anagrafe Tributaria.
Si allega il documento ufficiale per ogni ulteriore dettaglio.
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.
Salvatore Filocamo
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Dott. Salvatore Filocamo
Direttore Amministrativo
Coordinatore Area Civile
Tribunale di Firenze