Istanza di conferma nei procedimenti di mediazione e negoziazione con ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Si richiama all’attenzione dei Colleghi che, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.M. 1.8.23 (link), il Consiglio dell’Ordine, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del compenso indicato nell’istanza di conferma, ridotto del 50% ai sensi di legge, può esclusivamente apporre il visto di conformità oppure esprimere diniego, senza possibilità alcuna di modificare gli importi richiesti.
Si invitano, pertanto, i Colleghi, a porre la massima attenzione nel depositare sulla piattaforma notule correttamente predisposte, onde evitare il diniego dell’istanza.