Pubblichiamo la lettera di richiesta di revisione del parere n. 24 del CNF (link) trasmessa al Consiglio Nazionale Forense in data 11.10.2023 (link)
CNF Parere n. 24 del 23.06.2023 (link)(*)
Segnaliamo l’articolo dell’Avv. Leonardo Carbone pubblicato sul sito di Cassa Forense (link)
(*) Art. 7 – “Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo”
1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.