Pubblichiamo il parere n. 24 del 23.06.2023 emesso dal Consiglio Nazionale Forense sulla Legge 49/2023 ed in particolare sull’ambito di applicazione dell’art. 7. (*)
Il Consiglio dell’Ordine, non condividendo, per una serie di considerazioni, il parere espresso, provvederà ad inviare le proprie osservazioni al CNF con richiesta di rivedere la sua posizione.
Segnaliamo anche l’articolo dell’Avv. Leonardo Carbone pubblicato sul sito di Cassa Forense (link)
CNF Parere n. 24 del 23.06.2023 (link)
(*) Art. 7 – “Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo”
1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.