L. 49/2023 Equo Compenso – Novità

Pubblichiamo il parere n. 24 del 23.06.2023 emesso dal Consiglio Nazionale Forense sulla Legge 49/2023 ed in particolare sull’ambito di applicazione dell’art. 7. (*)
Il Consiglio dell’Ordine, non condividendo, per una serie di considerazioni, il parere espresso, provvederà ad inviare le proprie osservazioni al CNF con richiesta di rivedere la sua posizione.

Segnaliamo anche l’articolo dell’Avv. Leonardo Carbone pubblicato sul sito di Cassa Forense (link)


CNF Parere n. 24 del 23.06.2023 (link)

 

(*) Art. 7 – “Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo”  

1. In alternativa  alle  procedure  di  cui  agli  articoli  633  e seguenti del codice di procedura civile e di cui all’articolo 14  del decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150,  il  parere   di congruità  emesso  dall’ordine  o  dal  collegio  professionale  sul compenso o sugli onorari  richiesti  dal  professionista  costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute  e  documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e  se  il  debitore  non  propone  opposizione  innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi  dell’articolo  281-undecies  del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.2.  Il  giudizio  di  opposizione  si  svolge  davanti  al  giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario  ha sede l’ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere  di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile,  nelle forme di cui all’articolo 14 del  decreto  legislativo  1°  settembre 2011, n. 150.

ALLEGATI