Compensazione tra i crediti per il patrocinio a spese dello stato e gli oneri previdenziali dovuti a Cassa Forense

Pubblichiamo la comunicazione del Presidente di Cassa Forense, Avv. Valter Militi, indirizzata a tutti gli Avvocati iscritti agli Albi Professionali e ai Praticanti iscritti alla Cassa:

Cari Colleghi,

Vi comunico che l’art. 1 comma 860 della legge 29.12.2022 n.197 ha introdotto, attraverso la modifica dell’art.1 comma 778 della legge 28.12.2015, n. 208, la possibilità di compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 TUSG con le somme dovute dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di contributi previdenziali.

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato, che consente ai cittadini meno abbienti di esercitare il diritto Costituzionale di difesa, è utilizzabile nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, nelle procedure di volontaria giurisdizione e nel processo penale.

Tale opportunità si aggiunge a quella già prevista per i crediti fiscali irpef ed iva dell’iscritto.

La compensazione dei crediti per patrocinio a spese dello Stato si effettua mediante utilizzo del modello F24 con codice tributo 6868, previa registrazione delle relative fatture sulla piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal Ministero dell’Economia e Finanze, nell’arco temporale 1 marzo/30 aprile di ciascun anno.

Il credito così certificato potrà essere utilizzato anche in più soluzioni nell’arco dell’anno.

Sui canali di comunicazione di Cassa Forense sono specificamente indicate le procedure da seguire (link)

Cordiali saluti.
Avv. Valter Militi