Procedimento nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) e consente alla persona non abbiente di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purchè le sue pretese non risultino manifestamente infondate
Responsabile dell’istruttoria :
Ufficio di Segreteria del Consiglio
Responsabile del procedimento :
I Consiglieri delegati attualmente gli Avv.ti Lapo Gramigni, Chiara Pescatori, Andrea Noccesi, Gabriele Bonafede, Francesco Facchini, Vanina Zaru, Silvia Nocentini, Giuseppina Abbate, Salvatore Medaglia e Alessandra Bayon Salazar
Ufficio competente per l’adozione del provvedimento finale :
Commissione Consiliare patrocinio a spese dello Stato
Recapito telefonico :
055/483406-470874
E-mail istituzionale :
uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu
Pec :
consiglio@firenze.pecavvocati.it
Gli atti da allegare all’istanza e la modulistica sono reperibili al seguente link:
https://www.ordineavvocatifirenze.eu/patrocinio-a-spese-dello-stato-cittadini/
Modalità per ottenere informazione da parte degli interessati :
Richiesta in forma libera (orale o scritta) alla Segreteria del Consiglio
Termine fissato per la conclusione del procedimento :
Il procedimento si conclude al massimo entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza
Sostituzione dichiarazione dell’interessato in luogo di certificazioni:
Nella modulistica sono indicati i documenti che possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva
Strumento di tutela amministrativa :
Avverso il rigetto della domanda di ammissione è previsto il rimedio del ricorso al magistrato competente entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’articolo 97 d.p.r. 115/2002
Link di accesso a servizio on line :
L’accesso on line può essere effettuato attraverso la propria Area Riservata sul Portale SFERA (Link)
Modalità di pagamento elettronico :
Non è previsto alcun pagamento
Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo :
Avverso l’inerzia dell’Ufficio è previsto il rimedio del ricorso al magistrato competente entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’art. 97 d.p.r. 115/2002