LEGGE 11 GENNAIO 2018, N° 4 – MODIFICHE AL CODICE CIVILE, PENALE E DI PROCEDURA PENALE E DI ALTRE LEGGI PER TUTELARE I FIGLI DELLE VITTIME DI OMICIDI DOMESTICI – COMUNICATO

La L. 11 Gennaio 2018 n.4  “Modifiche al codice civile, penale e di procedura penale e di altre leggi per tutelare i figli delle vittime di omicidi domestici“, ha portato alcune modifiche alle norme del codice civile, penale, di procedura penale, in favore degli orfani divenuti tali per crimini domestici.
Tra le modifiche vi è quella relativa al patrocinio a carico dello stato che prevede all’art. 1: All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, è aggiunto, infine, il seguente comma : “4-quater. I figli minori o maggiorenni economicamente  non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata”