AGEVOLAZIONI PER SPESE SOSTENUTE PER SANIFICAZIONE E DPI
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Lo Studio Busoni Calamandrei e Associati segnalano due tipi di agevolazioni previste per imprese e professionisti che abbiano sostenuto spese per sanificazione e dispositivi di protezione.
Le due agevolazioni sono previste da:
Per imprese e professionisti
DL 17.3.2020 n. 18 Art. 64 – Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
(1) Il credito d’imposta si applica anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Si veda l’art. 30, comma 1, DL 8.4.2020 n. 23 da convertire entro il 7.6.2020.
Solo per imprese
DL 17.3.2020 n. 18 Art. 43 – Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’INAIL provvede (1) entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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Articolo stampato da Ordine degli Avvocati di Firenze: http://www.ordineavvocatifirenze.eu
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