CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Regolamento per la tenuta dell’elenco nazionale difensori d’ufficio in vigore dall’8 aprile 2020
La nuova disciplina dell’Ordinamento della professione forense (legge 247/2012) ha conferito la delega al Governo per il riordino della disciplina dell’istituto della Difesa d’Ufficio (articolo 16) , istituto che rappresenta nella massima espressione la responsabilità sociale degli avvocati.
La nuova disciplina è improntata a garantire la massima qualità professionale nell’esercizio di questa importante funzione, la effettività – continuità e competenza della difesa nell’arco di tutto il processo penale.
Il Governo ha esercitato la delega- nella interlocuzione con l’Avvocatura- con il decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6 recante “Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dell’art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che indica:
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la previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad un Elenco unico nazionale, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica;
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la previsione per cui le domande di inserimento nell’elenco unico nazionale siano presentate ai Consigli degli Ordini circondariali di appartenenza e che siano poi trasmesse con allegato parere al Consiglio nazionale forense.