09.04.2020 CNF – REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL’ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO IN VIGORE DALL’8 APRILE 2020

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Regolamento per la tenuta dell’elenco nazionale difensori d’ufficio in vigore dall’8 aprile 2020

La nuova disciplina dell’Ordinamento della professione forense (legge 247/2012) ha conferito la delega al Governo per il riordino della disciplina dell’istituto della Difesa d’Ufficio (articolo 16) , istituto che rappresenta nella massima espressione la responsabilità sociale degli avvocati.
La nuova disciplina è improntata a garantire la massima qualità professionale nell’esercizio di questa importante funzione, la effettività – continuità e competenza della difesa nell’arco di tutto il processo penale.
Il Governo ha esercitato la delega- nella interlocuzione con l’Avvocatura- con il decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6 recante “Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dell’art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che indica:
  • la previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad un Elenco unico nazionale, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica;
  • la previsione per cui le domande di inserimento nell’elenco unico nazionale siano presentate ai Consigli degli Ordini circondariali di appartenenza e che siano poi trasmesse con allegato parere al Consiglio nazionale forense.
E’ demandato, inoltre, al Consiglio nazionale forense la tenuta dell’Elenco unico nazionale nonché la individuazione dei criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio sulla base della prossimità della sede e della reperibilità.
Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 20 marzo 2020 ha deliberato, previa proposta della Commissione CNF in materia di difesa di ufficio, di modificare il Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi ad assumere le difese di ufficio.
Per la specifica illustrazione delle ragioni che hanno condotta alla indicata modifica si veda la relazione illustrativa.