PARERE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE SULL’USO DEL TITOLO DI PROFESSORE DA PARTE DEGLI AVVOCATI (DELIBERA N° 18 DEL 03.04.2019)

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
COMMISSIONE PARERI
APPROVATO CON DELIBERA N° 18 DEL 3 APRILE 2019

L’art. 35/4 del Codice Deontologico Forense recita:
“L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento”.
La norma ha modificato la precedente disposizione deontologica che, all’art. 21 del codice previgente, recitava: “L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà”.
Le differenze tra la attuale e la precedente disposizione sono due:
– La prima è che l’uso del titolo di professore è ora consentito anche a chi sia stato docente universitario e che, al momento dell’uso, non lo sia più.
– La seconda è che adesso non è più necessario indicare la facoltà di insegnamento.
Per il resto la norma è rimasta invariata.
Per una sua corretta interpretazione sono necessarie le seguenti riflessioni.

a) Prima di tutto occorre delimitare l’ambito di applicazione della norma e cioè stabilire chi siano coloro che possono utilizzare il titolo accademico.
La lettera della stessa non lascia alcun dubbio nel senso che l’uso del titolo di professore è riservato esclusivamente ai docenti universitari in materie giuridiche.
Ciò lo si ricava da due considerazioni:
– Prima di tutto l’aggettivo “accademico” si riferisce certamente a istituti universitari o di alta cultura, come previsto dall’art. 33/6 della Costituzione.
– In secondo luogo il prosieguo del comma in questione precisa la necessità di esercitare l’insegnamento universitario.
Ciò significa che certamente tutti coloro che siano in possesso del titolo di professore ma non docenti universitari non possono in alcun modo utilizzare il titolo nell’esercizio della professione di avvocato.

b) In secondo luogo poi occorre stabilire che cosa si intenda per “professore docente universitario”.
Qui bisogna rifarsi alla normativa di settore che distingue tra i professori di ruolo e in professori non di ruolo.
La prima categoria, ex art. 1 del DPR 11.7.1980 n. 382, ricomprende attualmente i professori ordinari (confermati nel ruolo e di prima fascia), straordinari (incaricati nel primo triennio, da confermare e di prima fascia) e associati (incaricati di seconda fascia da confermare).
La seconda categoria, ex art. 23 della Legge 30.12.2010 n. 240, prevede i professori a contratto (esperti in materie chiamati alla docenza universitaria per contratto e per tempi determinati).
La norma deontologica non fa alcuna distinzione tra queste varie categorie e quindi è evidente che tutti i possessori dei titoli accademici sopra indicati possono astrattamente utilizzarli.

c) La terza riflessione da fare e che, una volta individuata la platea dei possibili utilizzatori del titolo, occorra poi precisare le modalità di utilizzazione.
Qui la norma deontologica precisa che va specificata in ogni caso (quindi inderogabilmente) sia la “qualifica” che la “materia insegnata”.
Sulla specificazione della materia non ci sono dubbi in merito dovendo l’avvocato indicare la materia giuridica per la quale svolge la sua attività di docenza secondo quanto previsto dal ruolo o dal contratto universitario.
Più difficile appare la definizione di “qualifica” poiché possono essere due le opzioni interpretative:
– una, più generica, laddove per qualifica si intende la sola indicazione di “professore”;

– un’altra, più specifica, laddove si intende la indicazione anche del tipo di insegnamento (ordinario, straordinario, ecc..).
In giurisprudenza troviamo entrambe le soluzioni ermeneutiche, vista la atipicità del termine “qualifica” che è stato usato dal legislatore deontologico.
Si propende però per la seconda soluzione e cioè che l’avvocato, che voglia indicare il titolo accademico insieme a quello professionale, debba specificare anche se sia professore ordinario, straordinario, associato o a contratto.
Ciò sulla base di due diversi motivi.
– Il primo è secondo un’interpretazione logica.
Infatti, poiché la norma precisa già nella prima parte l’uso del “titolo accademico di professore”, è evidente che la precisazione della qualifica non avrebbe alcun senso se non si riferisse appunto alla tipologia di rapporto instaurato tra l’avvocato e l’università.
– Il secondo è sulla base di un’interpretazione sistematica.
La disposizione sull’uso del titolo accademico è inserita nell’art. 35 del Codice Deontologico Forense il quale prevede i doveri di corretta informazione da parte dell’avvocato.
Un uso indistinto del titolo di professore, senza indicare la tipologia suddetta, finirebbe per dare una informazione alla clientela e ai terzi in genere non veritiera e non corretta o, comunque, foriera di incertezze.
Peraltro si fa presente che in questo senso si è già espresso il Consiglio Nazionale Forense (CNF 27.4.2005 n. 20).

d) La nuova norma deontologica, come abbiamo visto, ha aggiunto l’inciso “o sia stato” ciò significa che, a differenza di quella precedente, è possibile che l’avvocato sia stato professore e che al momento dell’uso del titolo non lo sia più.
Comunque, poiché come abbiamo detto, l’uso del titolo di professore è in pratica una rilevante qualità dell’avvocato che viene comunicata ai terzi, dovendo essere in ogni caso veritiera e corretta, in ipotesi di cessazione dell’incarico di docenza, l’avvocato dovrà precisare in modo inequivoco (con formule come ex, già, ecc..) che la sua attività accademica è venuta meno.

e) Infine, va precisato che la norma deontologica non distingue sull’uso che il docente universitario fa del titolo e quindi è evidente che la prescrizione suddetta si applica non solo alla spendita del titolo su carta intestata, sulla targa dello studio, sul sito internet della studio e comunque su ogni altro mezzo di comunicazione rivolto all’esterno, ma anche in caso di attività giudiziale; anche in quest’ultimo caso l’avvocato docente universitario dovrà sempre precisare tutto quanto richiesto dalla norma deontologica.

Riassumendo, la corretta interpretazione dell’art. 35/4 del Codice Deontologico Forense è riassumibile nei punti seguenti:

1) L’uso da parte dell’avvocato del titolo di professore, in aggiunta a quello professionale, è riservato esclusivamente ai docenti universitari in materie giuridiche.

2) Il docente universitario in materie giuridiche deve essere un professore ordinario, straordinario, associato o a contratto.

3) Gli avvocati docenti universitari, qualora decidano di utilizzare il titolo accademico, devono obbligatoriamente indicare sia la qualifica (ordinario, straordinario, associato o a contratto) sia la materia giuridica di insegnamento.

4) E’ consentito l’uso nei termini suddetti anche se il rapporto con l’università sia venuto meno; in questo caso però è necessario che l’avvocato precisi l’avvenuta cessazione dell’incarico di insegnamento accademico.

5) L’obbligo della indicazione della qualifica vale per tutta l’attività professionale, anche quella giudiziale.


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