Potere di autentica per l’Avvocato

Potere di autentica delle copie analogiche e informatiche di  atti e provvedimenti presenti nei registri di cancelleria.

L’articolo 16bis  comma 9-bis d.l. 18 ottobre 2012, n 179, riconosce al difensore e ai professionisti ausiliari del giudice la facoltà di estratte con modalità telematiche copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti contenuti all’interno dei fascicoli informatici iscritti innanzi a Tribunale e Corte d’Appello.

In considerazione sia dell’attuale lettera della norma che riconosce il potere di autentica ai soli atti e provvedimenti contenuti nei registri informatici sia della impossibilità tecnica da parte dell’utente esterno di estrarre copia del provvedimento con la cc.dd  “stampigliatura blu” dei dati conseguenti alla pubblicazione del provvedimento (es. n di pubblicazione della sentenza), il difensore provvederà a stampare il biglietto di cancelleria riportante il numero di pubblicazione e lo allega alla copia del provvedimento autenticata.

Si ricorda che il potere riconosciuto ai sensi del citato articolo non è esteso alla apposizione della formula esecutiva che rimane pertanto in capo al Cancelliere.

Qualora intenda estrarne copia cartacea l’avvocato stampa il file dell’atto di parte e del provvedimento e annota in calce agli stessi una dicitura nel rispetto dell’art 16bis comma 9bis che può essere:

“l’avv. NOME e COGNOME nella sua qualità di difensore della PARTE (nome, cognome o denominazione della parte assistita), dichiara ex art. 16 bis, comma 9 bis, dl 179/2012 convertito in legge 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014, che la presente copia analogica di ______ (descrizione dell’atto), nel procedimento RG. N.______, è estratta dal fascicolo informatico ed è conforme all’originale presente nello stesso”.

All’atto così autenticato allegherà il biglietto di cancelleria riportante gli estremi della pubblicazione del provvedimento